La sentenza in rassegna ricalca la giurisprudenza di legittimità che, dopo la celebre sentenza della Sezioni unite della Suprema Corte n. 500/1999, riconosce la risarcibilità del danno conseguente alla lesione di interessi legittimi pretensivi. Fatta una premessa sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e sul superamento dell’autonomia categoriale dell’interesse legittimo rispetto al diritto soggettivo, data l’esistenza a livello europeo della categoria unitaria degli interessi giuridicamente rilevanti, la cui lesione legittima l’azione risarcitoria, l’a. approfondisce la tematica della tutela degli interessi legittimi e dell’accertamento della responsabilità aquiliana della p.a., con riferimento al caso di specie, tenendo conto dei criteri predisposti nell’ambito del giudizio di responsabilità dalla Corte di Cassazione, ai quali il giudice di merito deve attenersi. L’a. pone in discussione la qualificazione della fattispecie operata dalla sentenza di merito in commento e propone un inquadramento, alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa, nell’ambito della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione assunta dalla p.a. con cui veniva accolta la richiesta di contributi. Si tratta di un contatto sociale, fuori dal contratto o dal rapporto obbligatorio in senso civilistico, tra p.a. e privato, da cui scaturisce un ragionevole affidamento, la cui lesione è senz’altro meritevole di tutela risarcitoria.

La responsabilità della P.A. per danni nei confronti del privato

CORRIERO, VALERIA
2003-01-01

Abstract

La sentenza in rassegna ricalca la giurisprudenza di legittimità che, dopo la celebre sentenza della Sezioni unite della Suprema Corte n. 500/1999, riconosce la risarcibilità del danno conseguente alla lesione di interessi legittimi pretensivi. Fatta una premessa sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e sul superamento dell’autonomia categoriale dell’interesse legittimo rispetto al diritto soggettivo, data l’esistenza a livello europeo della categoria unitaria degli interessi giuridicamente rilevanti, la cui lesione legittima l’azione risarcitoria, l’a. approfondisce la tematica della tutela degli interessi legittimi e dell’accertamento della responsabilità aquiliana della p.a., con riferimento al caso di specie, tenendo conto dei criteri predisposti nell’ambito del giudizio di responsabilità dalla Corte di Cassazione, ai quali il giudice di merito deve attenersi. L’a. pone in discussione la qualificazione della fattispecie operata dalla sentenza di merito in commento e propone un inquadramento, alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa, nell’ambito della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione assunta dalla p.a. con cui veniva accolta la richiesta di contributi. Si tratta di un contatto sociale, fuori dal contratto o dal rapporto obbligatorio in senso civilistico, tra p.a. e privato, da cui scaturisce un ragionevole affidamento, la cui lesione è senz’altro meritevole di tutela risarcitoria.
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