Preliminarmente, il lavoro ribadisce, attraverso una pluralità di argomenti sinteticamente illustrati, la separazione, logica e giuridica, tra i profili dell'inderogabilità della norma e dell'indisponibilità dei diritti, pur ambiguamente sovrapposti nella norma codicistica sulle rinunzie e transazioni del lavoratore. L'indisponibilità viene ricondotta ad uno strumento che garantisce l'efficienza della norma inderogabile nella fase di concreta gestione del rapporto, in cui si sono già verificati i presupposti per l'attribuzione ed il godimento dei diritti. Successivamente, l'attenzione si concentra sulla ratio del meccanismo di validazione delle rinunzie e transazioni, predisposto dall'ultimo comma dell'art. 2113 c.c. L'Autore si interroga sul significato della necessaria presenza di un soggetto terzo, al fine della validità dei predetti negozi, escludendo che la ratio di tale previsione possa restare ripiegata all'interno della dimensione paragiuridizionale dell'atto di composizione della lite. In altri termini, non è la conciliazione in se' a giustificare la validità delle rinunzie e transazioni, ma è la conciliazione in quanto riesca a rimuovere quella asimmetria di potere negoziale che lo stesso legislatore - evidentemente - assume come ratio del generale regime di invalidità posto dal primo comma dell'art. 2113 c.c.

La disponibilità assistita dei diritti del lavoratore

VOZA, Roberto
2009-01-01

Abstract

Preliminarmente, il lavoro ribadisce, attraverso una pluralità di argomenti sinteticamente illustrati, la separazione, logica e giuridica, tra i profili dell'inderogabilità della norma e dell'indisponibilità dei diritti, pur ambiguamente sovrapposti nella norma codicistica sulle rinunzie e transazioni del lavoratore. L'indisponibilità viene ricondotta ad uno strumento che garantisce l'efficienza della norma inderogabile nella fase di concreta gestione del rapporto, in cui si sono già verificati i presupposti per l'attribuzione ed il godimento dei diritti. Successivamente, l'attenzione si concentra sulla ratio del meccanismo di validazione delle rinunzie e transazioni, predisposto dall'ultimo comma dell'art. 2113 c.c. L'Autore si interroga sul significato della necessaria presenza di un soggetto terzo, al fine della validità dei predetti negozi, escludendo che la ratio di tale previsione possa restare ripiegata all'interno della dimensione paragiuridizionale dell'atto di composizione della lite. In altri termini, non è la conciliazione in se' a giustificare la validità delle rinunzie e transazioni, ma è la conciliazione in quanto riesca a rimuovere quella asimmetria di potere negoziale che lo stesso legislatore - evidentemente - assume come ratio del generale regime di invalidità posto dal primo comma dell'art. 2113 c.c.
2009
88-14-14564-4
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