L’A., nell’annotare la sentenza delle sezioni unite, n. 22726, del 3 novembre 2011, affronta il problema della portata applicativa dell’art. 369, n. 4, c.p.c., così come novellato dall’art. 7, d.l. 40/2006, in forza del quale il ricorrente ha l’onere di depositare «gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda», sanzionando con l’improcedibilità il mancato rispetto di siffatto onere. Il saggio dopo aver dato preliminarmente conto dei due differenti orientamenti interpretativi espressi dalla cassazione (uno più formalistico e rigoroso, secondo cui l’onere in questione avrebbe ad oggetto tutti gli atti e i documenti necessari alla decisione, a prescindere dalla circostanza che i medesimi siano già contenuti nel fascicolo di causa e siano, pertanto, destinati a pervenire nella disponibilità dei giudici di legittimità in base a differenti previsioni normative; e un altro che limita invece l’onere di deposito ai soli atti estranei al fascicolo d’ufficio) pone in evidenza la maggiore coerenza dell’interpretazione più liberale, alla luce della quale, una volta che il ricorrente si sia assicurato la trasmissione del fascicolo d’ufficio, il principio generale di strumentalità delle forme rispetto allo scopo induce ad escludere che la parte possa incorrere in sanzioni per non avere depositato atti di cui la Corte comunque disporrà al momento dell’esame del ricorso

L'onere di deposito in cassazione degli atti processuali e dei documenti

TRABACE, SILVANA
2012-01-01

Abstract

L’A., nell’annotare la sentenza delle sezioni unite, n. 22726, del 3 novembre 2011, affronta il problema della portata applicativa dell’art. 369, n. 4, c.p.c., così come novellato dall’art. 7, d.l. 40/2006, in forza del quale il ricorrente ha l’onere di depositare «gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda», sanzionando con l’improcedibilità il mancato rispetto di siffatto onere. Il saggio dopo aver dato preliminarmente conto dei due differenti orientamenti interpretativi espressi dalla cassazione (uno più formalistico e rigoroso, secondo cui l’onere in questione avrebbe ad oggetto tutti gli atti e i documenti necessari alla decisione, a prescindere dalla circostanza che i medesimi siano già contenuti nel fascicolo di causa e siano, pertanto, destinati a pervenire nella disponibilità dei giudici di legittimità in base a differenti previsioni normative; e un altro che limita invece l’onere di deposito ai soli atti estranei al fascicolo d’ufficio) pone in evidenza la maggiore coerenza dell’interpretazione più liberale, alla luce della quale, una volta che il ricorrente si sia assicurato la trasmissione del fascicolo d’ufficio, il principio generale di strumentalità delle forme rispetto allo scopo induce ad escludere che la parte possa incorrere in sanzioni per non avere depositato atti di cui la Corte comunque disporrà al momento dell’esame del ricorso
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