The note aims to analyse the main aspects of the judgment no. 30 of 2026 of the Constitutional Court which declared unfounded the constitutional legitimacy issues raised concerning Article 168- bis, fourth paragraph, of the Criminal Code. The provision precludes the defendant from the possibility of accessing the suspension of proceedings with probation again. This preclusion raised the issue of compatibility with the presumption of innocence and with the principles of equality and reasonableness. The Court found the issues unfounded, ruling out that the prohibition of a second probation presupposes or determines an early determination of criminal responsibility. The preclusion, in fact, is not based on the culpability of the individual concerned, but constitutes a legislative choice regarding the conditions for access to an institute of a peculiar nature, characterised by the co-presence of procedural and substantive aspects and aimed at goals of social reintegration, reparation, and rehabilitation.

La nota si propone di analizzare gli aspetti principali della sentenza n.30 del 2026 della Corte costituzionale che ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 168-bis, quarto comma, c.p. La norma preclude all’imputato la possibilità di accedere nuovamente alla sospensione del procedimento con messa alla prova. Tale preclusione ha posto il problema della compatibilità con il principio di presunzione di innocenza e con i principi di eguaglianza e ragionevolezza. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, escludendo che il divieto di una seconda messa alla prova presupponga o determini un accertamento anticipato di responsabilità penale. La preclusione, infatti, non si fonda sulla colpevolezza dell’interessato, ma costituisce una scelta legislativa relativa alle condizioni di accesso a un istituto dalla natura peculiare, caratterizzato dalla compresenza di profili processuali e sostanziali e orientato a finalità di risocializzazione, riparazione e rieducazione.

Il divieto di reiterazione della messa alla prova al vaglio di costituzionalità. Repetita non licet! (Nota alla sentenza della Corte costituzionale n. 30/2026)

Perchinunno
2026-01-01

Abstract

The note aims to analyse the main aspects of the judgment no. 30 of 2026 of the Constitutional Court which declared unfounded the constitutional legitimacy issues raised concerning Article 168- bis, fourth paragraph, of the Criminal Code. The provision precludes the defendant from the possibility of accessing the suspension of proceedings with probation again. This preclusion raised the issue of compatibility with the presumption of innocence and with the principles of equality and reasonableness. The Court found the issues unfounded, ruling out that the prohibition of a second probation presupposes or determines an early determination of criminal responsibility. The preclusion, in fact, is not based on the culpability of the individual concerned, but constitutes a legislative choice regarding the conditions for access to an institute of a peculiar nature, characterised by the co-presence of procedural and substantive aspects and aimed at goals of social reintegration, reparation, and rehabilitation.
2026
La nota si propone di analizzare gli aspetti principali della sentenza n.30 del 2026 della Corte costituzionale che ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 168-bis, quarto comma, c.p. La norma preclude all’imputato la possibilità di accedere nuovamente alla sospensione del procedimento con messa alla prova. Tale preclusione ha posto il problema della compatibilità con il principio di presunzione di innocenza e con i principi di eguaglianza e ragionevolezza. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, escludendo che il divieto di una seconda messa alla prova presupponga o determini un accertamento anticipato di responsabilità penale. La preclusione, infatti, non si fonda sulla colpevolezza dell’interessato, ma costituisce una scelta legislativa relativa alle condizioni di accesso a un istituto dalla natura peculiare, caratterizzato dalla compresenza di profili processuali e sostanziali e orientato a finalità di risocializzazione, riparazione e rieducazione.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11586/600863
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