The reasoning behind the judgment stems from a clear intent to contextualize national "golden power" prerogatives -including those applicable to the banking sector - within the European regulatory framework for foreign direct investment screening, as outlined in EU Regulation No. 2019/452. The judgment’s formal adherence to the hierarchy of legal sources (including those of EU origin) appears instrumental in establishing the legitimacy of state intervention in the banking sector, particularly in the face of serious threats to security and public order that would justify curtailing EU freedoms regarding establishment and the free movement of capital. According to the court, this intervention finds its primary legal basis in Article 3 of EU Regulation No. 2019/452. While the decision to embed banking "golden power" prerogatives within the framework of EU law on foreign investment screening appears apt in certain respects - particularly given the current international geopolitical landscape - in other respects, it seems to reveal a certain weakness, both from a teleological perspective and regarding the diachronic evolution of the hierarchy of legal sources.

La motivazione della sentenza prende le mosse dal chiaro intento di contestualizzare i poteri di golden power nazionale, anche in ambito bancario, nel quadro normativo europeo sul controllo degli investimenti esteri diretti come tratteggiato nel Reg.to UE n. 2019/4521. L’ossequio formale alla gerarchia delle fonti, anche di matrice comunitaria, nelle parole della sentenza appare strumentale a fondare la legittimità dell’ingerenza dei poteri statali nel settore bancario, soprattutto in presenza di gravi minacce alla sicurezza ed all’ordine pubblico che giustificherebbero anche la compressione delle libertà unionali di stabilimento e di circolazione dei capitali. Tale ingerenza, secondo i giudici, troverebbe fondamento, dapprima, nel testo dell’art. 3 del Reg.to UE n. 2019/452. La scelta di “incastonare” i poteri di golden power bancario nell’alveo del diritto comunitario sul controllo degli investimenti esteri, se per certi versi appare calzante soprattutto rispetto agli attuali equilibri geo-politici internazionali, per altri aspetti mi pare denotare una certa debolezza tanto sul piano teleologico quanto sul piano diacronico del sistema delle fonti.

Il golden power bancario tra principio di legalità ed abuso funzionale (ovvero, il rischio del ritorno dello Stato gestore)

sporta caputi francesco
2026-01-01

Abstract

The reasoning behind the judgment stems from a clear intent to contextualize national "golden power" prerogatives -including those applicable to the banking sector - within the European regulatory framework for foreign direct investment screening, as outlined in EU Regulation No. 2019/452. The judgment’s formal adherence to the hierarchy of legal sources (including those of EU origin) appears instrumental in establishing the legitimacy of state intervention in the banking sector, particularly in the face of serious threats to security and public order that would justify curtailing EU freedoms regarding establishment and the free movement of capital. According to the court, this intervention finds its primary legal basis in Article 3 of EU Regulation No. 2019/452. While the decision to embed banking "golden power" prerogatives within the framework of EU law on foreign investment screening appears apt in certain respects - particularly given the current international geopolitical landscape - in other respects, it seems to reveal a certain weakness, both from a teleological perspective and regarding the diachronic evolution of the hierarchy of legal sources.
2026
La motivazione della sentenza prende le mosse dal chiaro intento di contestualizzare i poteri di golden power nazionale, anche in ambito bancario, nel quadro normativo europeo sul controllo degli investimenti esteri diretti come tratteggiato nel Reg.to UE n. 2019/4521. L’ossequio formale alla gerarchia delle fonti, anche di matrice comunitaria, nelle parole della sentenza appare strumentale a fondare la legittimità dell’ingerenza dei poteri statali nel settore bancario, soprattutto in presenza di gravi minacce alla sicurezza ed all’ordine pubblico che giustificherebbero anche la compressione delle libertà unionali di stabilimento e di circolazione dei capitali. Tale ingerenza, secondo i giudici, troverebbe fondamento, dapprima, nel testo dell’art. 3 del Reg.to UE n. 2019/452. La scelta di “incastonare” i poteri di golden power bancario nell’alveo del diritto comunitario sul controllo degli investimenti esteri, se per certi versi appare calzante soprattutto rispetto agli attuali equilibri geo-politici internazionali, per altri aspetti mi pare denotare una certa debolezza tanto sul piano teleologico quanto sul piano diacronico del sistema delle fonti.
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