Il contributo commenta la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, in tema di responsabilità amministrativa e di obbligo di restituzione delle retribuzioni percepite da un dipendente pubblico immesso in ruolo grazie a una falsa dichiarazione sul titolo di studio. Discostandosi dall'orientamento giuscontabile maggioritario secondo cui qualunque accesso all'impiego conseguito mediante falso documentale integra una illiceità della causa che, ex art. 2126, c. 1, c.c., priva la prestazione di tutela e non arreca alcuna utilità all'amministrazione, il giudice riconosce la piena applicabilità dell'art. 2126 c.c. e la conseguente retribuibilità delle mansioni di fatto. L'Autore ricostruisce la fattispecie concreta e ne segue l'iter argomentativo: la nozione di illiceità rilevante non si esaurisce nella contrarietà a norma imperativa, ma richiede la lesione dei princìpi di ordine pubblico; il possesso di un titolo diverso, ma comunque idoneo a concorrere, integra la carenza di un requisito meramente estrinseco, diversamente da quanto accade per le professioni abilitate (es. sanitarie), ove l'assenza del titolo determina la totale illiceità dell'oggetto e della causa. Affermata l'applicabilità della norma codicistica, il giudice valuta l'eventuale vantaggio comunque conseguito dalla p.a., concludendo per l'assenza di danno erariale trattandosi di mansioni minimali e non complesse. Il commento, che condivide la soluzione, dà conto delle prime pronunce successive di analogo segno e richiama le ragioni storiche dell'unificazione della disciplina del lavoro pubblico e privato, valorizzando la funzione di garanzia dell'art. 2126 c.c. quale presidio contro pretese restitutorie sproporzionate a fronte di una prestazione effettivamente eseguita.
Falsità documentale e prestazione di fatto nel lavoro pubblico: la Corte dei conti riconosce l’applicabilità dell’art. 2126 c.c.
ANTONIO VALENTINI
2024-01-01
Abstract
Il contributo commenta la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Lombardia, in tema di responsabilità amministrativa e di obbligo di restituzione delle retribuzioni percepite da un dipendente pubblico immesso in ruolo grazie a una falsa dichiarazione sul titolo di studio. Discostandosi dall'orientamento giuscontabile maggioritario secondo cui qualunque accesso all'impiego conseguito mediante falso documentale integra una illiceità della causa che, ex art. 2126, c. 1, c.c., priva la prestazione di tutela e non arreca alcuna utilità all'amministrazione, il giudice riconosce la piena applicabilità dell'art. 2126 c.c. e la conseguente retribuibilità delle mansioni di fatto. L'Autore ricostruisce la fattispecie concreta e ne segue l'iter argomentativo: la nozione di illiceità rilevante non si esaurisce nella contrarietà a norma imperativa, ma richiede la lesione dei princìpi di ordine pubblico; il possesso di un titolo diverso, ma comunque idoneo a concorrere, integra la carenza di un requisito meramente estrinseco, diversamente da quanto accade per le professioni abilitate (es. sanitarie), ove l'assenza del titolo determina la totale illiceità dell'oggetto e della causa. Affermata l'applicabilità della norma codicistica, il giudice valuta l'eventuale vantaggio comunque conseguito dalla p.a., concludendo per l'assenza di danno erariale trattandosi di mansioni minimali e non complesse. Il commento, che condivide la soluzione, dà conto delle prime pronunce successive di analogo segno e richiama le ragioni storiche dell'unificazione della disciplina del lavoro pubblico e privato, valorizzando la funzione di garanzia dell'art. 2126 c.c. quale presidio contro pretese restitutorie sproporzionate a fronte di una prestazione effettivamente eseguita.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


