Il contributo commenta l'ordinanza con cui la Corte di cassazione ha confermato la natura discriminatoria del licenziamento di una lavoratrice impegnata in un percorso di procreazione medicalmente assistita (Pma), riconoscendo piena tutela antidiscriminatoria al cd. rischio di gravidanza. Ricostruita la vicenda, l'Autore esamina il profilo centrale della decisione: il regime probatorio "speciale" dell'azione antidiscriminatoria ex art. 40, d.lgs. n. 198/2006, qualificato non come inversione automatica dell'onere, ma come attenuazione del regime ordinario ex art. 2697 c.c. in favore del soggetto discriminato, in coerenza con la matrice eurounitaria (art. 19, Dir. n. 2006/54/Ce) e con la giurisprudenza della Corte di giustizia. Il commento approfondisce il riparto dell'onere tra discriminazione diretta e indiretta e valorizza, in particolare, l'uso del dato statistico ufficiale (le diverse probabilità di successo di inseminazione e Fivet, assunte come fatto notorio ex art. 115, c. 2, c.p.c.) non per comparare situazioni differenti, ma per corroborare l'oggettiva discriminatorietà del recesso: ciò che muta rispetto al precedente del 2016 (Cass. n. 6575/2016) è il "rischio" che la maternità si concretizzi, non più tollerato dal datore. In chiave di biodiritto, l'Autore riflette sul rafforzamento della libertà di autodeterminazione procreativa e auspica un intervento legislativo e di contrattazione collettiva di revisione della disciplina dei congedi, idoneo a tener conto dell'impatto fisico ed emotivo dei percorsi di Pma e a superare l'idea tradizionale del «figlio che arriva dal cielo».
Licenziamento illegittimo e PMA: la Cassazione riconosce la tutela antidiscriminatoria al «rischio di gravidanza»
ANTONIO VALENTINI
2026-01-01
Abstract
Il contributo commenta l'ordinanza con cui la Corte di cassazione ha confermato la natura discriminatoria del licenziamento di una lavoratrice impegnata in un percorso di procreazione medicalmente assistita (Pma), riconoscendo piena tutela antidiscriminatoria al cd. rischio di gravidanza. Ricostruita la vicenda, l'Autore esamina il profilo centrale della decisione: il regime probatorio "speciale" dell'azione antidiscriminatoria ex art. 40, d.lgs. n. 198/2006, qualificato non come inversione automatica dell'onere, ma come attenuazione del regime ordinario ex art. 2697 c.c. in favore del soggetto discriminato, in coerenza con la matrice eurounitaria (art. 19, Dir. n. 2006/54/Ce) e con la giurisprudenza della Corte di giustizia. Il commento approfondisce il riparto dell'onere tra discriminazione diretta e indiretta e valorizza, in particolare, l'uso del dato statistico ufficiale (le diverse probabilità di successo di inseminazione e Fivet, assunte come fatto notorio ex art. 115, c. 2, c.p.c.) non per comparare situazioni differenti, ma per corroborare l'oggettiva discriminatorietà del recesso: ciò che muta rispetto al precedente del 2016 (Cass. n. 6575/2016) è il "rischio" che la maternità si concretizzi, non più tollerato dal datore. In chiave di biodiritto, l'Autore riflette sul rafforzamento della libertà di autodeterminazione procreativa e auspica un intervento legislativo e di contrattazione collettiva di revisione della disciplina dei congedi, idoneo a tener conto dell'impatto fisico ed emotivo dei percorsi di Pma e a superare l'idea tradizionale del «figlio che arriva dal cielo».I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


