Il contributo analizza la sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 27, c. 2, e 28, c. 4, del d.lgs. n. 443/1992 (Ordinamento del personale del corpo di Polizia penitenziaria), per violazione degli artt. 3, 31 e 37 Cost., nella parte in cui non prevedevano che le vincitrici del concorso per vice ispettori, ammesse, a causa della maternità, al primo corso di formazione successivo all'astensione obbligatoria, fossero immesse in ruolo con la medesima decorrenza giuridica attribuita agli altri vincitori del medesimo concorso. Ricostruita la vicenda, segnata da uno slittamento di dodici anni nell'avvio del corso e da una immissione in ruolo postergata, l'Autore esamina il duplice profilo discriminatorio rilevato dalla Consulta: da un lato, l'ingiustificata disparità di trattamento tra uomo e donna nell'accesso al lavoro e alla formazione professionale, con perdita di chances anche nelle successive progressioni di carriera; dall'altro, la disparità interna allo stesso d.lgs. n. 443/1992 rispetto a chi si fosse dimesso dal corso per infermità, per il quale era invece prevista la retrodatazione degli effetti giuridici. Il commento colloca la pronuncia nel solco della giurisprudenza eurounitaria (Dir. n. 2006/54/Ce; C. Giust., Sarkatzis Herrero e Napoli) e internazionale (Convenzione CEDAW), valorizzando il ruolo suppletivo del giudice nell'attuazione del diritto antidiscriminatorio. L'analisi si sofferma infine sull'evoluzione normativa successiva (d.lgs. n. 172/2019; d.l. n. 36/2022, conv. l. n. 79/2022; d.P.R. n. 82/2023) e sulla capacità espansiva di tale diritto in ambiti lavorativi tradizionalmente ritenuti "maschili", quali le Forze armate e la Polizia penitenziaria.
Discriminazione per maternità e Polizia penitenziaria: la Corte costituzionale restituisce la parità nell’immissione in ruolo delle vice ispettrici
ANTONIO VALENTINI
2024-01-01
Abstract
Il contributo analizza la sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 27, c. 2, e 28, c. 4, del d.lgs. n. 443/1992 (Ordinamento del personale del corpo di Polizia penitenziaria), per violazione degli artt. 3, 31 e 37 Cost., nella parte in cui non prevedevano che le vincitrici del concorso per vice ispettori, ammesse, a causa della maternità, al primo corso di formazione successivo all'astensione obbligatoria, fossero immesse in ruolo con la medesima decorrenza giuridica attribuita agli altri vincitori del medesimo concorso. Ricostruita la vicenda, segnata da uno slittamento di dodici anni nell'avvio del corso e da una immissione in ruolo postergata, l'Autore esamina il duplice profilo discriminatorio rilevato dalla Consulta: da un lato, l'ingiustificata disparità di trattamento tra uomo e donna nell'accesso al lavoro e alla formazione professionale, con perdita di chances anche nelle successive progressioni di carriera; dall'altro, la disparità interna allo stesso d.lgs. n. 443/1992 rispetto a chi si fosse dimesso dal corso per infermità, per il quale era invece prevista la retrodatazione degli effetti giuridici. Il commento colloca la pronuncia nel solco della giurisprudenza eurounitaria (Dir. n. 2006/54/Ce; C. Giust., Sarkatzis Herrero e Napoli) e internazionale (Convenzione CEDAW), valorizzando il ruolo suppletivo del giudice nell'attuazione del diritto antidiscriminatorio. L'analisi si sofferma infine sull'evoluzione normativa successiva (d.lgs. n. 172/2019; d.l. n. 36/2022, conv. l. n. 79/2022; d.P.R. n. 82/2023) e sulla capacità espansiva di tale diritto in ambiti lavorativi tradizionalmente ritenuti "maschili", quali le Forze armate e la Polizia penitenziaria.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


