Il contributo analizza una delle prime pronunce ad applicare l'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 a una figura diversa da quella dei lavoratori delle piattaforme digitali, così ampliando il raggio operativo della disciplina sulle collaborazioni etero-organizzate. L'Autore segue il ragionamento del giudice nella verifica dei tre requisiti della norma (prevalente personalità, continuità ed etero-organizzazione) soffermandosi su quest'ultimo: ai fini dell'applicazione della disciplina del lavoro subordinato non è necessario che la modulazione unilaterale del committente abbia caratterizzato ogni profilo della prestazione, essendo sufficienti solo alcuni aspetti. Il commento valorizza il trattamento della debolezza economica del collaboratore e segnala come la pronuncia si spinga oltre la giurisprudenza di merito sui riders, prospettando un percorso accertativo più agevole. Collocata nel solco di Cass. n. 1663/2020, la decisione conferma la natura antielusiva e rimediale dell'art. 2 e ne avvalora la lettura come fattispecie interna al campo di applicazione dell'art. 409, n. 3, c.p.c., distinta dalla subordinazione per il carattere accessorio e non coessenziale del potere di coordinamento, attribuito o esercitato di fatto dal committente.

L’utilità dell’art. 2 d.lgs. 81/2015 al di là dei riders

ANTONIO VALENTINI
2025-01-01

Abstract

Il contributo analizza una delle prime pronunce ad applicare l'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 a una figura diversa da quella dei lavoratori delle piattaforme digitali, così ampliando il raggio operativo della disciplina sulle collaborazioni etero-organizzate. L'Autore segue il ragionamento del giudice nella verifica dei tre requisiti della norma (prevalente personalità, continuità ed etero-organizzazione) soffermandosi su quest'ultimo: ai fini dell'applicazione della disciplina del lavoro subordinato non è necessario che la modulazione unilaterale del committente abbia caratterizzato ogni profilo della prestazione, essendo sufficienti solo alcuni aspetti. Il commento valorizza il trattamento della debolezza economica del collaboratore e segnala come la pronuncia si spinga oltre la giurisprudenza di merito sui riders, prospettando un percorso accertativo più agevole. Collocata nel solco di Cass. n. 1663/2020, la decisione conferma la natura antielusiva e rimediale dell'art. 2 e ne avvalora la lettura come fattispecie interna al campo di applicazione dell'art. 409, n. 3, c.p.c., distinta dalla subordinazione per il carattere accessorio e non coessenziale del potere di coordinamento, attribuito o esercitato di fatto dal committente.
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