Il contributo esamina la pronuncia con cui il Tribunale di Velletri ha qualificato come giuridicamente inesistente e improduttivo di effetti il licenziamento disciplinare intimato dal datore di lavoro formale in una ipotesi di interposizione illecita di manodopera derivante da uno pseudodistacco operato tra imprese collegate da un contratto di rete. Ricostruita la vicenda, l'Autore evidenzia come il vero snodo non sia la legittimità del recesso, ma la liceità del distacco e del contratto di rete che lo consente. La decisione esclude l'operatività della presunzione di interesse al distacco di cui all'art. 30, c. 4-ter, d.lgs. n. 276/2003, applicabile solo in presenza di un contratto di rete valido e funzionale agli obiettivi del programma comune e riconduce il rapporto in capo al datore di lavoro sostanziale, salvaguardando il diritto alla reintegrazione. Il commento ripercorre la disciplina lavoristica del contratto di rete e del distacco "liberalizzato" infrarete, la sua funzione promozionale e i rischi di utilizzo elusivo, dando conto dell'evoluzione interpretativa dalla originaria presunzione assoluta a una lettura più critica. Pur condividendo l'esito, l'Autore avanza rilievi critici sul percorso argomentativo: anziché presumere a monte la nullità del contratto di rete, sarebbe stato sufficiente verificare a valle il difetto dei presupposti di legittimità del distacco per ravvisare comunque la somministrazione irregolare e la costituzione del rapporto in capo all'utilizzatore effettivo.

Contratto di rete e licenziamento del lavoratore in (pseudo)distacco

ANTONIO VALENTINI
2025-01-01

Abstract

Il contributo esamina la pronuncia con cui il Tribunale di Velletri ha qualificato come giuridicamente inesistente e improduttivo di effetti il licenziamento disciplinare intimato dal datore di lavoro formale in una ipotesi di interposizione illecita di manodopera derivante da uno pseudodistacco operato tra imprese collegate da un contratto di rete. Ricostruita la vicenda, l'Autore evidenzia come il vero snodo non sia la legittimità del recesso, ma la liceità del distacco e del contratto di rete che lo consente. La decisione esclude l'operatività della presunzione di interesse al distacco di cui all'art. 30, c. 4-ter, d.lgs. n. 276/2003, applicabile solo in presenza di un contratto di rete valido e funzionale agli obiettivi del programma comune e riconduce il rapporto in capo al datore di lavoro sostanziale, salvaguardando il diritto alla reintegrazione. Il commento ripercorre la disciplina lavoristica del contratto di rete e del distacco "liberalizzato" infrarete, la sua funzione promozionale e i rischi di utilizzo elusivo, dando conto dell'evoluzione interpretativa dalla originaria presunzione assoluta a una lettura più critica. Pur condividendo l'esito, l'Autore avanza rilievi critici sul percorso argomentativo: anziché presumere a monte la nullità del contratto di rete, sarebbe stato sufficiente verificare a valle il difetto dei presupposti di legittimità del distacco per ravvisare comunque la somministrazione irregolare e la costituzione del rapporto in capo all'utilizzatore effettivo.
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