La Corte Ue è stata chiamata a valutare la compatibilità con il diritto europeo – e in particolare con la Dir. 2003/88/CE – della normativa spagnola che esclude le collaboratrici domestiche dall’obbligo di rilevazione dell’orario giornaliero di lavoro. Com’è noto, si tratta di un obbligo non espressamente previsto dalla direttiva, ma dedotto dall’interpretazione teleologica fornita dalla Corte Ue a partire dalla pronuncia CCOO (C-55/18). La sentenza in commento, in linea con l’orientamento già espresso in Hälvä (C-175/16), è di particolare interesse anche perché esclude (implicitamente) la diretta riconducibilità delle collaboratrici domestiche alla nozione di “manodopera familiare” di cui all’art. 17, par. 1, lett. b), Dir. 2003/88/CE. In altri termini, le collaboratrici domestiche non rientrano automaticamente nella deroga prevista dalla norma e – salvo i casi in cui, a causa delle sue caratteristiche, la durata dell’orario “non è misurata e/o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi” (art. 17, par. 1, Dir. 2003/88/CE) – queste restano soggette alla disciplina generale in materia di orario di lavoro prevista dalla Dir. 2003/88/CE.
L’estensione dell’obbligo di rilevazione dell’orario di lavoro alle collaboratrici domestiche nella recente giurisprudenza europea
Arianna Abbasciano
2025-01-01
Abstract
La Corte Ue è stata chiamata a valutare la compatibilità con il diritto europeo – e in particolare con la Dir. 2003/88/CE – della normativa spagnola che esclude le collaboratrici domestiche dall’obbligo di rilevazione dell’orario giornaliero di lavoro. Com’è noto, si tratta di un obbligo non espressamente previsto dalla direttiva, ma dedotto dall’interpretazione teleologica fornita dalla Corte Ue a partire dalla pronuncia CCOO (C-55/18). La sentenza in commento, in linea con l’orientamento già espresso in Hälvä (C-175/16), è di particolare interesse anche perché esclude (implicitamente) la diretta riconducibilità delle collaboratrici domestiche alla nozione di “manodopera familiare” di cui all’art. 17, par. 1, lett. b), Dir. 2003/88/CE. In altri termini, le collaboratrici domestiche non rientrano automaticamente nella deroga prevista dalla norma e – salvo i casi in cui, a causa delle sue caratteristiche, la durata dell’orario “non è misurata e/o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi” (art. 17, par. 1, Dir. 2003/88/CE) – queste restano soggette alla disciplina generale in materia di orario di lavoro prevista dalla Dir. 2003/88/CE.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


