Il contributo analizza la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1442 dell’8 ottobre 2024, relativa al risarcimento del danno alla dignità personale subito da un bracciante agricolo straniero impiegato in un rapporto di lavoro non regolarizzato e sottoposto a reiterati insulti, anche a sfondo razziale. La nota esamina la possibile qualificazione della condotta datoriale come molestia discriminatoria o come comportamento lesivo della personalità morale del lavoratore, soffermandosi sui riflessi in tema di onere della prova e risarcimento del danno non patrimoniale. Pur richiamando l’orientamento che valorizza l’offesa alla dignità come danno risarcibile senza ulteriori allegazioni, il commento evidenzia come la decisione faccia in realtà leva su elementi presuntivi concreti - sistematicità delle offese, contesto degradante, irregolarità del rapporto e mortificazione del lavoratore - confermando la centralità della prova, anche presuntiva, del pregiudizio subito.

Insulti a sfondo razziale e onere della prova: l’offesa alla dignità personale giustifica il risarcimento del danno in re ipsa?

Arianna Abbasciano
2025-01-01

Abstract

Il contributo analizza la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1442 dell’8 ottobre 2024, relativa al risarcimento del danno alla dignità personale subito da un bracciante agricolo straniero impiegato in un rapporto di lavoro non regolarizzato e sottoposto a reiterati insulti, anche a sfondo razziale. La nota esamina la possibile qualificazione della condotta datoriale come molestia discriminatoria o come comportamento lesivo della personalità morale del lavoratore, soffermandosi sui riflessi in tema di onere della prova e risarcimento del danno non patrimoniale. Pur richiamando l’orientamento che valorizza l’offesa alla dignità come danno risarcibile senza ulteriori allegazioni, il commento evidenzia come la decisione faccia in realtà leva su elementi presuntivi concreti - sistematicità delle offese, contesto degradante, irregolarità del rapporto e mortificazione del lavoratore - confermando la centralità della prova, anche presuntiva, del pregiudizio subito.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11586/587722
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