In materia di agevolazione ‘prima casa’ (art. 1 Nota II bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986), posto che la norma agevolativa non esige l’idoneità abitativa dell’immobile già al momento dell’acquisto, il beneficio può essere riconosciuto anche all’acquirente di immobile collabente, non ostandovi la classificazione del fabbricato in categoria catastale F/2, ed invece rilevando la suscettibilità dell’immobile acquistato ad essere destinato, con i dovuti interventi edilizi, all’uso abitativo.
L'agevolazione prima casa nell'imposta di registro tra interpretazione funzionale e riqualificazione del patrimonio edilizio, oltre ogni formalismo
caramia
2025-01-01
Abstract
In materia di agevolazione ‘prima casa’ (art. 1 Nota II bis della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986), posto che la norma agevolativa non esige l’idoneità abitativa dell’immobile già al momento dell’acquisto, il beneficio può essere riconosciuto anche all’acquirente di immobile collabente, non ostandovi la classificazione del fabbricato in categoria catastale F/2, ed invece rilevando la suscettibilità dell’immobile acquistato ad essere destinato, con i dovuti interventi edilizi, all’uso abitativo.File in questo prodotto:
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