Non costituisce giusta causa di licenziamento la condotta del lavoratore che, durante la fruizione di permessi retribuiti ex art. 33, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104, ottenuti per prestare assistenza al coniuge disabile, dedichi parte del tempo per portare il cane di famiglia dal veterinario. Ai fini della fruizione dei permessi retribuiti previsti dall’art. 33, comma 3, L. 5 febbraio 1992 n. 104, vanno ricompresi nella nozione di assistenza a disabile, che risulti affetto da asma bronchiale grave, l’accompagnamento ed il soggiorno in località marine (nella specie, la Suprema corte ha ritenuto immune da vizi la valutazione del giudice del merito che ha definito notorio che il soggiorno al mare, anche nei periodi invernali, possa portare giovamento ai pazienti asmatici).
Permessi ex lege 104/1992 e obblighi del caregiver: la Cassazione chiarisce i limiti tra assistenza lecita e abuso,
carmela garofalo
2025-01-01
Abstract
Non costituisce giusta causa di licenziamento la condotta del lavoratore che, durante la fruizione di permessi retribuiti ex art. 33, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104, ottenuti per prestare assistenza al coniuge disabile, dedichi parte del tempo per portare il cane di famiglia dal veterinario. Ai fini della fruizione dei permessi retribuiti previsti dall’art. 33, comma 3, L. 5 febbraio 1992 n. 104, vanno ricompresi nella nozione di assistenza a disabile, che risulti affetto da asma bronchiale grave, l’accompagnamento ed il soggiorno in località marine (nella specie, la Suprema corte ha ritenuto immune da vizi la valutazione del giudice del merito che ha definito notorio che il soggiorno al mare, anche nei periodi invernali, possa portare giovamento ai pazienti asmatici).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


