L'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., è ammissibile soltanto quando l'interesse a proporla sorga dall'impugnazione principale, in quanto idonea a rimettere in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza di primo grado; pertanto, essa non è consentita qualora l'interesse all'impugnazione discenda direttamente dalla sentenza stessa, dovendo in tal caso l'impugnazione essere proposta nei termini ordinari.

Nota a Cass., 14 aprile 2025, n. 9686

luigi zara
2025-01-01

Abstract

L'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., è ammissibile soltanto quando l'interesse a proporla sorga dall'impugnazione principale, in quanto idonea a rimettere in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza di primo grado; pertanto, essa non è consentita qualora l'interesse all'impugnazione discenda direttamente dalla sentenza stessa, dovendo in tal caso l'impugnazione essere proposta nei termini ordinari.
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