Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora l'opponente proponga domanda riconvenzionale eccedente la competenza del giudice adìto e in rapporto di continenza con la causa relativa al credito ingiunto, il giudice deve disporre la separazione delle cause, confermando provvisoriamente il decreto ingiuntivo in applicazione dell'art. 35 c.p.c. oppure, al contrario, procedendo all'accertamento dei fatti posti a fondamento della riconvenzionale ai soli fini della decisione sull'opposizione (nella specie, la Cassazione ha ritenuto sussistere un rapporto di continenza tra la domanda di pagamento del corrispettivo residuo per lavori di appalto proposta in via monitoria e quella riconvenzionale di risarcimento dei danni per vizi delle opere compiute).
Nota a Cass., 14 agosto 2025, n. 23801
Luigi Zara
2025-01-01
Abstract
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora l'opponente proponga domanda riconvenzionale eccedente la competenza del giudice adìto e in rapporto di continenza con la causa relativa al credito ingiunto, il giudice deve disporre la separazione delle cause, confermando provvisoriamente il decreto ingiuntivo in applicazione dell'art. 35 c.p.c. oppure, al contrario, procedendo all'accertamento dei fatti posti a fondamento della riconvenzionale ai soli fini della decisione sull'opposizione (nella specie, la Cassazione ha ritenuto sussistere un rapporto di continenza tra la domanda di pagamento del corrispettivo residuo per lavori di appalto proposta in via monitoria e quella riconvenzionale di risarcimento dei danni per vizi delle opere compiute).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


