L'avvocato che nella redazione degli atti processuali faccia riferimento a precedenti giurisprudenziali inesistenti generati dal sistema di intelligenza artificiale utilizzato (ChatGPT), senza averne al contempo verificato la veridicità, può incorrere in responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (nella specie, il tribunale ha escluso la condanna risarcitoria, non avendo ravvisato né l'elemento soggettivo della malafede o della colpa grave, né una prova concreta del danno).

Nota a Trib. Firenze, 14 marzo 2025 (L'impiego di ChatGPT negli atti difensivi: implicazioni deontologiche e giuridiche)

Luigi Zara
2025-01-01

Abstract

L'avvocato che nella redazione degli atti processuali faccia riferimento a precedenti giurisprudenziali inesistenti generati dal sistema di intelligenza artificiale utilizzato (ChatGPT), senza averne al contempo verificato la veridicità, può incorrere in responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (nella specie, il tribunale ha escluso la condanna risarcitoria, non avendo ravvisato né l'elemento soggettivo della malafede o della colpa grave, né una prova concreta del danno).
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11586/574649
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact