Il presente contributo analizza l’evoluzione dell’assegno divorzile nella giurisprudenza civile della Cassazione nel corso di un trentennio. L’evoluzione può dirsi consolidata con l’intervento della Cassazione a SS.UU. con sentenza n. 18287 del 2018. Dalla funzione assistenziale dell’assegno (SS.UU. del 1990) determinato dal tenore di vita degli ex coniugi precedente allo scioglimento del matrimonio si transita ad un criterio composito assistenziale e compensativo che, alla luce di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche, dà rilievo in particolare al contributo dato dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio personale dell’altro coniuge e più in generale alla conduzione della vita familiare. La Corte, valorizzando il principio di solidarietà e autoresponsabilità posto a base del riconoscimento dell’assegno divorzile, impone che l’accertamento riguardante l’inadeguatezza dei mezzi sia ancorato alle caratteristiche del rapporto matrimoniale e alla ripartizione dei ruoli all’interno della famiglia. Rimane tuttavia ancora oggi una disarmonia giurisprudenziale caratterizzata dall’evolversi dei costumi sociali (convivenza di fatto, convivenza more uxorio, accordi prematrimoniali) che rappresentano un punto di riferimento del quale l’organo giudiziario non può non tenere conto attraverso momenti di rivalutazione dei parametri legislativi ancorati all’etica del diritto secondo il principio romanistico (“ius est ars boni et aequi” di Ulpianus libro I Institutiones) al fine di rendere le soluzioni concrete più umane in favore della parte economicamente più debole.

L'assegno divorzile: elementi costitutivi e probatori

Morea Rossana
2025-01-01

Abstract

Il presente contributo analizza l’evoluzione dell’assegno divorzile nella giurisprudenza civile della Cassazione nel corso di un trentennio. L’evoluzione può dirsi consolidata con l’intervento della Cassazione a SS.UU. con sentenza n. 18287 del 2018. Dalla funzione assistenziale dell’assegno (SS.UU. del 1990) determinato dal tenore di vita degli ex coniugi precedente allo scioglimento del matrimonio si transita ad un criterio composito assistenziale e compensativo che, alla luce di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche, dà rilievo in particolare al contributo dato dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio personale dell’altro coniuge e più in generale alla conduzione della vita familiare. La Corte, valorizzando il principio di solidarietà e autoresponsabilità posto a base del riconoscimento dell’assegno divorzile, impone che l’accertamento riguardante l’inadeguatezza dei mezzi sia ancorato alle caratteristiche del rapporto matrimoniale e alla ripartizione dei ruoli all’interno della famiglia. Rimane tuttavia ancora oggi una disarmonia giurisprudenziale caratterizzata dall’evolversi dei costumi sociali (convivenza di fatto, convivenza more uxorio, accordi prematrimoniali) che rappresentano un punto di riferimento del quale l’organo giudiziario non può non tenere conto attraverso momenti di rivalutazione dei parametri legislativi ancorati all’etica del diritto secondo il principio romanistico (“ius est ars boni et aequi” di Ulpianus libro I Institutiones) al fine di rendere le soluzioni concrete più umane in favore della parte economicamente più debole.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11586/572882
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