Le novità apportate alla messa alla prova minorile dal c.d. decreto Caivano giungono all’attenzione della Consulta, chiamata a valutare se il regime ostativo di cui l’art. 28, comma 5-bis, d.p.r. n. 448/1988 sia immediatamente ap-plicabile ai procedimenti pendenti, secondo la regola del tempus regit actum. La Corte costituzionale, valorizzando, da un lato, l’intima ratio della sospensione del processo con messa alla prova e, dall’altro, interpretazioni convenzionalmente e costituzionalmente orientate delle garanzie intertemporali, ha concluso per l’applicazione del principio di irretroattività della norma penale sfavorevole. La Consulta, inoltre, pur stretta in un angusto petitum, non si è lasciata sfuggire l’occasione per esprimere, seb-bene in filigrana, le proprie perplessità rispetto al catalogo di minorenni “incorreggibili”, così aprendo la strada a future questioni di legittimità del meccanismo preclusivo di cui all’art. 28, comma 5-bis, d.p.r. n. 448/1988.

I reati ostativi alla messa alla prova minorile: secondo la Consulta il decreto "Caivano" non è applicabile retroattivamente. Un primo passo verso l'incostituzionalità dell'art. 28, comma 5-bis, d.P.R. n. 448/1988?

delvecchio f.
2025-01-01

Abstract

Le novità apportate alla messa alla prova minorile dal c.d. decreto Caivano giungono all’attenzione della Consulta, chiamata a valutare se il regime ostativo di cui l’art. 28, comma 5-bis, d.p.r. n. 448/1988 sia immediatamente ap-plicabile ai procedimenti pendenti, secondo la regola del tempus regit actum. La Corte costituzionale, valorizzando, da un lato, l’intima ratio della sospensione del processo con messa alla prova e, dall’altro, interpretazioni convenzionalmente e costituzionalmente orientate delle garanzie intertemporali, ha concluso per l’applicazione del principio di irretroattività della norma penale sfavorevole. La Consulta, inoltre, pur stretta in un angusto petitum, non si è lasciata sfuggire l’occasione per esprimere, seb-bene in filigrana, le proprie perplessità rispetto al catalogo di minorenni “incorreggibili”, così aprendo la strada a future questioni di legittimità del meccanismo preclusivo di cui all’art. 28, comma 5-bis, d.p.r. n. 448/1988.
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