L’assenza, nella direttiva procedure, di previsioni che consentano eccezioni soggettive nella designazione di Paesi sicuri denota la preferenza del legislatore dell’Unione per un esame esaustivo di tutte le domande di protezione (comprese, quindi, quelle di persone provenienti da Paesi che non sodisfino per tutti gli individui le condizioni di sicurezza richieste dalla direttiva). Ma ciò, ha aggiunto la Corte, non esclude la possibilità che, come risulta dal regolamento procedure, con diverso atto lo stesso legislatore possa poi optare per un diverso bilanciamento tra rapidità e caratteristiche di completezza e adeguatezza dell’esame delle domande di protezione, consentendo la designazione di Paesi sicuri con eccezioni soggettive.

La sentenza Alace e Canpelli: la conferma del carattere indivisibile del concetto di Paese sicuro nella direttiva procedure

Cellamare, Giovanni
2025-01-01

Abstract

L’assenza, nella direttiva procedure, di previsioni che consentano eccezioni soggettive nella designazione di Paesi sicuri denota la preferenza del legislatore dell’Unione per un esame esaustivo di tutte le domande di protezione (comprese, quindi, quelle di persone provenienti da Paesi che non sodisfino per tutti gli individui le condizioni di sicurezza richieste dalla direttiva). Ma ciò, ha aggiunto la Corte, non esclude la possibilità che, come risulta dal regolamento procedure, con diverso atto lo stesso legislatore possa poi optare per un diverso bilanciamento tra rapidità e caratteristiche di completezza e adeguatezza dell’esame delle domande di protezione, consentendo la designazione di Paesi sicuri con eccezioni soggettive.
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