La Corte di giustizia è intervenuta su una questione interpretativa cruciale in materia di dati personali, densa di implicazioni pratiche per istituzioni e imprese. I giudici di Lussemburgo confermano che i dati pseudonimizzati devono essere considerati, in linea di principio, informazioni relative ad una persona fisica identificabile. Tuttavia, chiariscono che la valutazione della identificabilità deve essere svolta in concreto, in considerazione della ragionevole probabilità di accesso alla re-identificazione della persona, in base alle risorse, ai tempi, allo sviluppo tecnologico.
Pseudonimizzazione dei dati personali e obblighi di informazione e trasparenza dei titolari del trattamento
GENOVESE A
2025-01-01
Abstract
La Corte di giustizia è intervenuta su una questione interpretativa cruciale in materia di dati personali, densa di implicazioni pratiche per istituzioni e imprese. I giudici di Lussemburgo confermano che i dati pseudonimizzati devono essere considerati, in linea di principio, informazioni relative ad una persona fisica identificabile. Tuttavia, chiariscono che la valutazione della identificabilità deve essere svolta in concreto, in considerazione della ragionevole probabilità di accesso alla re-identificazione della persona, in base alle risorse, ai tempi, allo sviluppo tecnologico.File in questo prodotto:
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