La questione trae origine da un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato alla Corte di giustizia Ue in materia di importazione di energia elettrica(1). In particolare, la vicenda concerne, una società (Esperia s.p.a.) importatrice di energia elettrica in Italia per la vendita all’ingrosso o al dettaglio. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), con decisione del 28 giugno 2016, aveva avviato un’azione giudiziaria nei confronti di Fallimento Esperia chiedendo il pagamento di una sanzione pecuniaria di 2,8 milioni di euro per omesso acquisto dei certificati richiesti (più di diciassettemila) attestanti che l’energia elettrica da essa importata in Italia nel 2010 era stata generata da fonti energetiche rinnovabili. Per inciso, mette conto ricordare che, ai sensi della normativa italiana vigente all’epoca dei fatti (d.leg. 28/11), gli importatori di energia elettrica proveniente da altri Stati membri che non dimostravano, sulla base di certificati di origine, che l’energia elettrica importata proveniva da fonti rinnovabili erano tenuti ad acquistare elettricità verde o certificati verdi dai produttori nazionali, equivalenti alla quantità di energia elettrica che avevano importato. In caso contrario, si incorreva in una sanzione pecuniaria, così come avvenuto nel caso di specie.

Il principio di selettività degli aiuti di Stato secondo la Corte di giustizia (Nota a Corte giust. 7 marzo 2024, causa C-558/22)

Lorenzo Rodio Nico
2024-01-01

Abstract

La questione trae origine da un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato alla Corte di giustizia Ue in materia di importazione di energia elettrica(1). In particolare, la vicenda concerne, una società (Esperia s.p.a.) importatrice di energia elettrica in Italia per la vendita all’ingrosso o al dettaglio. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), con decisione del 28 giugno 2016, aveva avviato un’azione giudiziaria nei confronti di Fallimento Esperia chiedendo il pagamento di una sanzione pecuniaria di 2,8 milioni di euro per omesso acquisto dei certificati richiesti (più di diciassettemila) attestanti che l’energia elettrica da essa importata in Italia nel 2010 era stata generata da fonti energetiche rinnovabili. Per inciso, mette conto ricordare che, ai sensi della normativa italiana vigente all’epoca dei fatti (d.leg. 28/11), gli importatori di energia elettrica proveniente da altri Stati membri che non dimostravano, sulla base di certificati di origine, che l’energia elettrica importata proveniva da fonti rinnovabili erano tenuti ad acquistare elettricità verde o certificati verdi dai produttori nazionali, equivalenti alla quantità di energia elettrica che avevano importato. In caso contrario, si incorreva in una sanzione pecuniaria, così come avvenuto nel caso di specie.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11586/547763
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