La questione del nome delle carni alternative si colloca al crocevia di diverse discipline, aventi origini e finalità diverse, ma tutte in vario incidenti sul profilo della informazione ai consumatori e della comunicazione nel mercato. La vicenda Protéines France, che origina dal divieto introdotto dal legislatore francese di utilizzare denominazioni associate alla carne per designare alimenti a base vegetale, consente alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla interpretazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2011/1169 relative alla scelta della denominazione, in particolare di chiarire che le stesse armonizzano espressamente, ai sensi dell’articolo 38, par. 1, la protezione dei consumatori dal rischio di essere indotti in errore dall’uso delle denominazioni, diverse da quelle legali, costituite da termini dei settori della macelleria, della salumeria e della pescheria per descrivere, commercializzare o promuovere alimenti contenenti proteine vegetali anziché proteine di origine animale e, quindi, precludono agli Stati membri di adottare misure nazionali che disciplinano o vietano l’uso di tali denominazioni.

Ceci n'est pas une saucisse? Punti fermi dalla Corte di giustizia dell'Unione europea sulle denominazioni di vendita di prodotti a base vegetale

GENOVESE, A.
2024-01-01

Abstract

La questione del nome delle carni alternative si colloca al crocevia di diverse discipline, aventi origini e finalità diverse, ma tutte in vario incidenti sul profilo della informazione ai consumatori e della comunicazione nel mercato. La vicenda Protéines France, che origina dal divieto introdotto dal legislatore francese di utilizzare denominazioni associate alla carne per designare alimenti a base vegetale, consente alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla interpretazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2011/1169 relative alla scelta della denominazione, in particolare di chiarire che le stesse armonizzano espressamente, ai sensi dell’articolo 38, par. 1, la protezione dei consumatori dal rischio di essere indotti in errore dall’uso delle denominazioni, diverse da quelle legali, costituite da termini dei settori della macelleria, della salumeria e della pescheria per descrivere, commercializzare o promuovere alimenti contenenti proteine vegetali anziché proteine di origine animale e, quindi, precludono agli Stati membri di adottare misure nazionali che disciplinano o vietano l’uso di tali denominazioni.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11586/542725
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