La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza Lactalis (C-485/18), ha chiarito i limiti entro cui gli Stati membri possono imporre l’indicazione obbligatoria dell’origine del latte e del latte usato come ingrediente, in deroga all’armonizzazione prevista dal regolamento (UE) n. 1169/2011. La Corte ha precisato che tali misure nazionali sono ammissibili ai sensi dell’art. 39, purché fondate su un nesso oggettivo tra origine e qualità dell’alimento e rispondano a finalità di tutela del consumatore. È esclusa la rilevanza di criteri meramente soggettivi o tecnici, come la resistenza al trasporto. La pronuncia contribuisce a definire l’ambito di legittimità della normativa nazionale “di supplenza” in materia di etichettatura d’origine.
Il caso «Lactalis» e l’indicazione obbligatoria in etichetta dell’origine dei prodotti agroalimentari
Camilla Gernone
Writing – Original Draft Preparation
2021-01-01
Abstract
La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza Lactalis (C-485/18), ha chiarito i limiti entro cui gli Stati membri possono imporre l’indicazione obbligatoria dell’origine del latte e del latte usato come ingrediente, in deroga all’armonizzazione prevista dal regolamento (UE) n. 1169/2011. La Corte ha precisato che tali misure nazionali sono ammissibili ai sensi dell’art. 39, purché fondate su un nesso oggettivo tra origine e qualità dell’alimento e rispondano a finalità di tutela del consumatore. È esclusa la rilevanza di criteri meramente soggettivi o tecnici, come la resistenza al trasporto. La pronuncia contribuisce a definire l’ambito di legittimità della normativa nazionale “di supplenza” in materia di etichettatura d’origine.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


