L’art. 53, par. 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, l’art. 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento n. 1151/2012, nonché l’art. 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1151/2012, nel combinato disposto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che, laddove la Commissione europea abbia accolto la domanda dell’amministrazione di uno Stato membro volta ad una modifica minore del disciplinare di una denominazione di origine protetta, al giudice nazionale, dinanzi al quale sia stata proposta azione vertente sulla legittimità della decisione dell’amministrazione medesima relativa alla domanda stessa ai fini della sua trasmissione alla Commissione, ai sensi dell’art. 53, par. 2, del regolamento n. 1151/2012, non è consentito dichiarare, per tal sol motivo, che non vi sia più luogo a statuire sulla controversia dinanzi ad esso pendente.

Le modifiche al disciplinare di produzione DOP e IGP e la ripartizione di competenze tra Commissione e Stati membri

Camilla Gernone
2020-01-01

Abstract

L’art. 53, par. 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, l’art. 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento n. 1151/2012, nonché l’art. 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1151/2012, nel combinato disposto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che, laddove la Commissione europea abbia accolto la domanda dell’amministrazione di uno Stato membro volta ad una modifica minore del disciplinare di una denominazione di origine protetta, al giudice nazionale, dinanzi al quale sia stata proposta azione vertente sulla legittimità della decisione dell’amministrazione medesima relativa alla domanda stessa ai fini della sua trasmissione alla Commissione, ai sensi dell’art. 53, par. 2, del regolamento n. 1151/2012, non è consentito dichiarare, per tal sol motivo, che non vi sia più luogo a statuire sulla controversia dinanzi ad esso pendente.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11586/542501
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