La Cassazione, con sentenza n. 21537/2019, ha sancito l’illegittimità del recesso unilaterale ante tempus dal CCNL da parte del singolo datore di lavoro, in assenza di disdetta da parte dell’associazione stipulante. La decisione valorizza la vincolatività della clausola di durata ex art. 1372 c.c., impedendo l’applicazione di un nuovo contratto prima della scadenza del precedente. Si conferma l’autonomia negoziale delle parti, ma nel rispetto della scadenza pattuita. La sentenza delimita l’autonomia datoriale nei rapporti collettivi, lasciando aperte questioni sul piano individuale.

Illegittimo il recesso unilaterale del datore di lavoro da un contratto collettivo prima della sua scadenza

Camilla Gernone
Writing – Original Draft Preparation
2020-01-01

Abstract

La Cassazione, con sentenza n. 21537/2019, ha sancito l’illegittimità del recesso unilaterale ante tempus dal CCNL da parte del singolo datore di lavoro, in assenza di disdetta da parte dell’associazione stipulante. La decisione valorizza la vincolatività della clausola di durata ex art. 1372 c.c., impedendo l’applicazione di un nuovo contratto prima della scadenza del precedente. Si conferma l’autonomia negoziale delle parti, ma nel rispetto della scadenza pattuita. La sentenza delimita l’autonomia datoriale nei rapporti collettivi, lasciando aperte questioni sul piano individuale.
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