Il contributo affronta un caso di licenziamento collettivo per cessazione volontaria dell’attività aziendale che non presenta problemi di validità o di legittimità del recesso alla luce della disciplina lavoristica, ma si apprezza per la puntuale considerazione del comportamento e degli interessi delle parti nel corso delle trattative sindacali alla luce dei precetti di correttezza e buona fede. Ricostruite le vicende che hanno portato alla definitiva cessazione dell’attività e alla proposizione del ricorso da parte di un gruppo di lavoratori licenziati, l’autrice analizza i principali piani argomentativi che conducono alla esclusione di elementi idonei a invalidare il licenziamento collettivo ma non della esistenza di una responsabilità per il comportamento scorretto e illecito tenuto dall’azienda sia prima che dopo l’avvio della procedura per la dichiarazione di mobilità, tanto da concludere con il riconoscimento della validità del licenziamento collettivo e con l’accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dai dipendenti ricorrenti per danno non patrimoniale da perdita di chance.
La tutela del legittimo affidamento a fondamento della responsabilità per danno da perdita di chance in un caso di licenziamento collettivo per cessazione d’attività (Tribunale Bari, 3.7.2024)
Aurora Adriana Vimercati
2025-01-01
Abstract
Il contributo affronta un caso di licenziamento collettivo per cessazione volontaria dell’attività aziendale che non presenta problemi di validità o di legittimità del recesso alla luce della disciplina lavoristica, ma si apprezza per la puntuale considerazione del comportamento e degli interessi delle parti nel corso delle trattative sindacali alla luce dei precetti di correttezza e buona fede. Ricostruite le vicende che hanno portato alla definitiva cessazione dell’attività e alla proposizione del ricorso da parte di un gruppo di lavoratori licenziati, l’autrice analizza i principali piani argomentativi che conducono alla esclusione di elementi idonei a invalidare il licenziamento collettivo ma non della esistenza di una responsabilità per il comportamento scorretto e illecito tenuto dall’azienda sia prima che dopo l’avvio della procedura per la dichiarazione di mobilità, tanto da concludere con il riconoscimento della validità del licenziamento collettivo e con l’accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dai dipendenti ricorrenti per danno non patrimoniale da perdita di chance.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


