Il contributo affronta un caso di licenziamento collettivo per cessazione volontaria dell’attività aziendale che non presenta problemi di validità o di legittimità del recesso alla luce della disciplina lavoristica, ma si apprezza per la puntuale considerazione del comportamento e degli interessi delle parti nel corso delle trattative sindacali alla luce dei precetti di correttezza e buona fede. Ricostruite le vicende che hanno portato alla definitiva cessazione dell’attività e alla proposizione del ricorso da parte di un gruppo di lavoratori licenziati, l’autrice analizza i principali piani argomentativi che conducono alla esclusione di elementi idonei a invalidare il licenziamento collettivo ma non della esistenza di una responsabilità per il comportamento scorretto e illecito tenuto dall’azienda sia prima che dopo l’avvio della procedura per la dichiarazione di mobilità, tanto da concludere con il riconoscimento della validità del licenziamento collettivo e con l’accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dai dipendenti ricorrenti per danno non patrimoniale da perdita di chance.

La tutela del legittimo affidamento a fondamento della responsabilità per danno da perdita di chance in un caso di licenziamento collettivo per cessazione d’attività (Tribunale Bari, 3.7.2024)

Aurora Adriana Vimercati
2025-01-01

Abstract

Il contributo affronta un caso di licenziamento collettivo per cessazione volontaria dell’attività aziendale che non presenta problemi di validità o di legittimità del recesso alla luce della disciplina lavoristica, ma si apprezza per la puntuale considerazione del comportamento e degli interessi delle parti nel corso delle trattative sindacali alla luce dei precetti di correttezza e buona fede. Ricostruite le vicende che hanno portato alla definitiva cessazione dell’attività e alla proposizione del ricorso da parte di un gruppo di lavoratori licenziati, l’autrice analizza i principali piani argomentativi che conducono alla esclusione di elementi idonei a invalidare il licenziamento collettivo ma non della esistenza di una responsabilità per il comportamento scorretto e illecito tenuto dall’azienda sia prima che dopo l’avvio della procedura per la dichiarazione di mobilità, tanto da concludere con il riconoscimento della validità del licenziamento collettivo e con l’accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dai dipendenti ricorrenti per danno non patrimoniale da perdita di chance.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11586/539041
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