La Corte di Cassazione, nella sentenza oggetto di analisi, è chiamata a pronunciarsi in merito alla definizione dell’ambito applicativo dell’art. 2 del d.lgs. n. 99/2004, il quale nel richiedere che i ricavi derivanti dall’affitto di terreni e relativi fabbricati rurali siano marginali rispetto a quelli derivanti dall’attività agricola esercitata, si connota alla stregua di norma di carattere meramente fiscale, non rilevando, dunque, ai fini dell’individuazione dei requisiti da valutare per accertare la fallibilità o meno di una società agricola. La pronuncia della Corte costituisce, pertanto, l’occasione per soffermarsi sul tema della fallibilità delle società agricole, consentendo di riflettere sull’odierna qualificazione giuridica di impresa agricola e sulle sue ricadute in tema di fallibilità. Dal quadro tracciato dalla sentenza in esame, infatti, è possibile comprendere come la stessa si inserisca, pur sempre, in un filone giurisprudenziale e dottrinale ormai consolidato per cui l’esonero, nel caso di specie, della società agricola e, più in generale, dell’imprenditore agricolo dal fallimento, trova, tuttora, una sua giustificazione come peculiarità giuridica volta a demarcare fattispecie diverse, pur riconducibili entrambe alla unitaria categoria dell’impresa. A questa conclusione, tuttavia, si lega un’illuminata visione di un’attenta dottrina che auspica un intervento normativo volto ad introdurre una disciplina sistematica e connaturata a quella che potrebbe essere una crisi eccezionalmente agricola.

Sulla fallibilità delle società agricole

Lorenzo Casafina
2024-01-01

Abstract

La Corte di Cassazione, nella sentenza oggetto di analisi, è chiamata a pronunciarsi in merito alla definizione dell’ambito applicativo dell’art. 2 del d.lgs. n. 99/2004, il quale nel richiedere che i ricavi derivanti dall’affitto di terreni e relativi fabbricati rurali siano marginali rispetto a quelli derivanti dall’attività agricola esercitata, si connota alla stregua di norma di carattere meramente fiscale, non rilevando, dunque, ai fini dell’individuazione dei requisiti da valutare per accertare la fallibilità o meno di una società agricola. La pronuncia della Corte costituisce, pertanto, l’occasione per soffermarsi sul tema della fallibilità delle società agricole, consentendo di riflettere sull’odierna qualificazione giuridica di impresa agricola e sulle sue ricadute in tema di fallibilità. Dal quadro tracciato dalla sentenza in esame, infatti, è possibile comprendere come la stessa si inserisca, pur sempre, in un filone giurisprudenziale e dottrinale ormai consolidato per cui l’esonero, nel caso di specie, della società agricola e, più in generale, dell’imprenditore agricolo dal fallimento, trova, tuttora, una sua giustificazione come peculiarità giuridica volta a demarcare fattispecie diverse, pur riconducibili entrambe alla unitaria categoria dell’impresa. A questa conclusione, tuttavia, si lega un’illuminata visione di un’attenta dottrina che auspica un intervento normativo volto ad introdurre una disciplina sistematica e connaturata a quella che potrebbe essere una crisi eccezionalmente agricola.
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