La Terza Sezione della Corte di cassazione si è pronunciata su una questione di diritto, che in tempi recenti è stata ripetutamente trattata con esiti uniformi: nel caso di illecito extracontrattuale con pluralità di responsabili solidalmente coobligati e di adempimento da parte di uno di essi, ci si chiede se la possibi-lità di agire in via di regresso ex art. 2055 c.c., comma 2, sia possibile o sia preclusa verso un responsabi-le oggettivo o indiretto. Nella fattispecie concreta qui dedotta, più precisamente, si è inteso verificare se, a seguito di una serie di attività e di omissioni di un Sindaco - che con il suo comportamento ha concorso a provocare la morte di numerosi cittadini a seguito di eccezionali eventi atmosferici e di dissesti conseguenti - l’adempiente, Autorità statale centrale, possa esercitare la pretesa in via di regresso non solo verso il Sindaco stesso, ma anche verso il Comune. In linea con la giurisprudenza più recente della Suprema Corte, che si innesta peraltro sulla stessa ca-sistica di fondo, la risposta positiva è formulata attraverso la corretta qualificazione dell’attività mal di-spiegata od omessa dal Sindaco, nei termini di un’attività comunque istituzionale, consentendo di impu-tare così direttamente detta attività al Comune stesso, in piena aderenza al sussistente rapporto organico con il proprio funzionario. Per questa ragione, le eventuali strettoie all’applicazione del regresso ex art. 2055 c.c. vengono evitate, attribuendo all’Ente una responsabilità non già indiretta, ma diretta. Le premesse concettuali, peraltro, si ricavano dal lungo itinerario ermeneutico intorno all’art. 28 Cost. e, recentemente, da una nota decisione delle Sezioni Unite della Corte (n. 13246/2019), che ha elaborato puntualmente il contesto delle relazioni tra ente e funzionario, ai fini della corretta qualificazione della re-sponsabilità dell’ente come diretta o indiretta. Anche se l’Ordinanza in commento non ha trattato ex professo - in ragione dell’ordine materiale delle questioni affrontate e del rilievo assorbente della prima - la questione imperniata esclusivamente sull’azionabilità del regresso ex art. 2055 c.c., si è infine inteso trarre dalla decisione qualche indicazione utile pure a questi fini, per il possibile rilievo esteso dell’approccio metodologico adottato dalla Suprema Corte.
Questioni chiuse e questioni aperte in tema di responsabilità dei funzionari e degli enti in un recente orientamento della Suprema Corte
rossana morea
2025-01-01
Abstract
La Terza Sezione della Corte di cassazione si è pronunciata su una questione di diritto, che in tempi recenti è stata ripetutamente trattata con esiti uniformi: nel caso di illecito extracontrattuale con pluralità di responsabili solidalmente coobligati e di adempimento da parte di uno di essi, ci si chiede se la possibi-lità di agire in via di regresso ex art. 2055 c.c., comma 2, sia possibile o sia preclusa verso un responsabi-le oggettivo o indiretto. Nella fattispecie concreta qui dedotta, più precisamente, si è inteso verificare se, a seguito di una serie di attività e di omissioni di un Sindaco - che con il suo comportamento ha concorso a provocare la morte di numerosi cittadini a seguito di eccezionali eventi atmosferici e di dissesti conseguenti - l’adempiente, Autorità statale centrale, possa esercitare la pretesa in via di regresso non solo verso il Sindaco stesso, ma anche verso il Comune. In linea con la giurisprudenza più recente della Suprema Corte, che si innesta peraltro sulla stessa ca-sistica di fondo, la risposta positiva è formulata attraverso la corretta qualificazione dell’attività mal di-spiegata od omessa dal Sindaco, nei termini di un’attività comunque istituzionale, consentendo di impu-tare così direttamente detta attività al Comune stesso, in piena aderenza al sussistente rapporto organico con il proprio funzionario. Per questa ragione, le eventuali strettoie all’applicazione del regresso ex art. 2055 c.c. vengono evitate, attribuendo all’Ente una responsabilità non già indiretta, ma diretta. Le premesse concettuali, peraltro, si ricavano dal lungo itinerario ermeneutico intorno all’art. 28 Cost. e, recentemente, da una nota decisione delle Sezioni Unite della Corte (n. 13246/2019), che ha elaborato puntualmente il contesto delle relazioni tra ente e funzionario, ai fini della corretta qualificazione della re-sponsabilità dell’ente come diretta o indiretta. Anche se l’Ordinanza in commento non ha trattato ex professo - in ragione dell’ordine materiale delle questioni affrontate e del rilievo assorbente della prima - la questione imperniata esclusivamente sull’azionabilità del regresso ex art. 2055 c.c., si è infine inteso trarre dalla decisione qualche indicazione utile pure a questi fini, per il possibile rilievo esteso dell’approccio metodologico adottato dalla Suprema Corte.| File | Dimensione | Formato | |
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