Nel lavoro si commenta un’ordinanza in cui la Cassazione, ponendosi nel solco della giurisprudenza maggioritaria, riafferma il principio per cui, sebbene ai sensi dell’art. 43 L. Fall. la dichiarazione di fallimento sottragga al fallito la legittimazione processuale trasferendola al curatore, se questi rimanga inerte nell’esercitare azioni che consentirebbero di incrementare la massa attiva, il debitore potrà agire in sua vece sì che il ricavato possa confluire nelle casse della procedura. Passando a vaglio critico le diverse tesi prospettate sul punto, nello scritto si propone una soluzione tesa a valorizzare il nesso tra spossessamento, perdita della legittimazione e rimedio dell’inefficacia.
Sulla legittimazione processuale c.d. «suppletiva» del fallito dopo la dichiarazione di fallimento
muciaccia
2024-01-01
Abstract
Nel lavoro si commenta un’ordinanza in cui la Cassazione, ponendosi nel solco della giurisprudenza maggioritaria, riafferma il principio per cui, sebbene ai sensi dell’art. 43 L. Fall. la dichiarazione di fallimento sottragga al fallito la legittimazione processuale trasferendola al curatore, se questi rimanga inerte nell’esercitare azioni che consentirebbero di incrementare la massa attiva, il debitore potrà agire in sua vece sì che il ricavato possa confluire nelle casse della procedura. Passando a vaglio critico le diverse tesi prospettate sul punto, nello scritto si propone una soluzione tesa a valorizzare il nesso tra spossessamento, perdita della legittimazione e rimedio dell’inefficacia.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Sulla legittimazione processuale.pdf
embargo fino al 01/01/2027
Descrizione: Sulla legittimazione processuale
Tipologia:
Documento in Versione Editoriale
Licenza:
NON PUBBLICO - Accesso privato/ristretto
Dimensione
1.05 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.05 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.