Il contributo esamina la sentenza n. 137/2021 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 cc. 58-61 L. 82/2012 nella parte in cui preclude, a soggetti condannati per gravi reati, di percepire alcune prestazioni assistenziali. Secondo la Corte, infatti, la revoca dei trattamenti assistenziali può concretamente comportare il rischio che il condannato non disponga di mezzi sufficienti per il proprio sostentamento. Inoltre, secondo la Consulta, in applicazione dell'art. 38 Cost., il diritto alla protezione sociale spetta ad ogni individuo: non solo ai cittadini liberi, quindi, ma anche a coloro che siano stati privati della libertà personale.
La protezione sociale dei detenuti: tra "statuto d'indegnità" e diritti del cittadino
Marco Chiaramonte
2022-01-01
Abstract
Il contributo esamina la sentenza n. 137/2021 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 cc. 58-61 L. 82/2012 nella parte in cui preclude, a soggetti condannati per gravi reati, di percepire alcune prestazioni assistenziali. Secondo la Corte, infatti, la revoca dei trattamenti assistenziali può concretamente comportare il rischio che il condannato non disponga di mezzi sufficienti per il proprio sostentamento. Inoltre, secondo la Consulta, in applicazione dell'art. 38 Cost., il diritto alla protezione sociale spetta ad ogni individuo: non solo ai cittadini liberi, quindi, ma anche a coloro che siano stati privati della libertà personale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


