L’autore offre un commento critico ad una pronuncia della Corte di Cassazione (n. 4223/2018) che, a seguito di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE e in linea con l’interpretazione da questa offerta nella sentenza del 19.7.2017 (causa C-143/16), ha escluso il carattere discriminatorio dell’art. 34, c. 2, d.lgs. n. 276/2003, la cui formulazione “ratione temporis” applicabile autorizzava un datore di lavoro a concludere un contratto di lavoro intermittente con un lavoratore che avesse meno di 25 anni, qualunque fosse la natura delle prestazioni da eseguire, e a licenziare detto lavoratore al compimento del venticinquesimo anno. Secondo la Suprema Corte la predetta norma non si poneva in contrasto con il principio di non discriminazione in base all’età di cui alla Direttiva n. 2000/78/CE e all’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in quanto perseguiva una finalità legittima di politica del lavoro e del mercato del lavoro e i mezzi per conseguire tale finalità risultavano appropriati e necessari.

La Cassazione sul caso Abercrombie dopo la pronuncia della Corte di Giustizia: «non poteva che attenervisi»?

donato marino
2018-01-01

Abstract

L’autore offre un commento critico ad una pronuncia della Corte di Cassazione (n. 4223/2018) che, a seguito di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE e in linea con l’interpretazione da questa offerta nella sentenza del 19.7.2017 (causa C-143/16), ha escluso il carattere discriminatorio dell’art. 34, c. 2, d.lgs. n. 276/2003, la cui formulazione “ratione temporis” applicabile autorizzava un datore di lavoro a concludere un contratto di lavoro intermittente con un lavoratore che avesse meno di 25 anni, qualunque fosse la natura delle prestazioni da eseguire, e a licenziare detto lavoratore al compimento del venticinquesimo anno. Secondo la Suprema Corte la predetta norma non si poneva in contrasto con il principio di non discriminazione in base all’età di cui alla Direttiva n. 2000/78/CE e all’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in quanto perseguiva una finalità legittima di politica del lavoro e del mercato del lavoro e i mezzi per conseguire tale finalità risultavano appropriati e necessari.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11586/521645
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