L’autore commenta una pronuncia della Corte di Cassazione (ord. n. 25103/2018) che ha avuto ad oggetto l’interpretazione di una clausola di un contratto collettivo nazionale che attribuisce il diritto di indire le assemblee dei lavoratori, disciplinato dall’art. 20 St. lav., anche alle associazioni sindacali “esterne” che, ancorché non costituite in rappresentanze sindacali all’interno dell’unità produttiva, siano firmatarie del contratto collettivo ivi applicato. Nel caso di specie la Corte ha ravvisato la sussistenza di una condotta antisindacale nel rifiuto della società datrice di lavoro allo svolgimento di assemblee sindacali indette da Oo.Ss. che, ancorché non costituite in Rsa, erano firmatarie del Ccnl applicato nell'unità produttiva, dal momento che tale prerogativa era ad esse attribuita da espressa previsione contrattuale.
Sul diritto «contrattuale» di convocazione delle assemblee dei lavoratori da parte delle associazioni sindacali esterne
donato marino
2019-01-01
Abstract
L’autore commenta una pronuncia della Corte di Cassazione (ord. n. 25103/2018) che ha avuto ad oggetto l’interpretazione di una clausola di un contratto collettivo nazionale che attribuisce il diritto di indire le assemblee dei lavoratori, disciplinato dall’art. 20 St. lav., anche alle associazioni sindacali “esterne” che, ancorché non costituite in rappresentanze sindacali all’interno dell’unità produttiva, siano firmatarie del contratto collettivo ivi applicato. Nel caso di specie la Corte ha ravvisato la sussistenza di una condotta antisindacale nel rifiuto della società datrice di lavoro allo svolgimento di assemblee sindacali indette da Oo.Ss. che, ancorché non costituite in Rsa, erano firmatarie del Ccnl applicato nell'unità produttiva, dal momento che tale prerogativa era ad esse attribuita da espressa previsione contrattuale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.