La nota si sofferma sui diritti di partecipazione dei lavoratori nel caso di trasformazione di una società nazionale in Società Europea previsti dalla direttiva 2001/86/CE, con particolare riferimento alle modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza. In particolare la corte di Giustizia, nella pronuncia che si commenta, chiarisce che l’art. 4, par. 4, della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, deve essere interpretato nel senso che l’accordo sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori applicabile a una società europea (SE) costituita mediante trasformazione, deve prevedere una votazione distinta al fine di eleggere alla carica di rappresentanti dei lavoratori all’interno del consiglio di sorveglianza della SE una determinata quota di candidati proposti dai sindacati: ciò vale quando il diritto nazionale applicabile impone una siffatta votazione distinta in relazione alla composizione del consiglio di sorveglianza della società da trasformare in SE; inoltre, nell’ambito di tale votazione, deve essere rispettata la parità di trattamento tra i lavoratori di detta SE, delle affiliate e delle dipendenze di quest’ultima, nonché tra i sindacati ivi rappresentati.

Sul coinvolgimento dei lavoratori nel caso di trasformazione di una società nazionale in Società Europea

donato marino
2023-01-01

Abstract

La nota si sofferma sui diritti di partecipazione dei lavoratori nel caso di trasformazione di una società nazionale in Società Europea previsti dalla direttiva 2001/86/CE, con particolare riferimento alle modalità di elezione dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza. In particolare la corte di Giustizia, nella pronuncia che si commenta, chiarisce che l’art. 4, par. 4, della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori, deve essere interpretato nel senso che l’accordo sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori applicabile a una società europea (SE) costituita mediante trasformazione, deve prevedere una votazione distinta al fine di eleggere alla carica di rappresentanti dei lavoratori all’interno del consiglio di sorveglianza della SE una determinata quota di candidati proposti dai sindacati: ciò vale quando il diritto nazionale applicabile impone una siffatta votazione distinta in relazione alla composizione del consiglio di sorveglianza della società da trasformare in SE; inoltre, nell’ambito di tale votazione, deve essere rispettata la parità di trattamento tra i lavoratori di detta SE, delle affiliate e delle dipendenze di quest’ultima, nonché tra i sindacati ivi rappresentati.
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