Ai fini previdenziali e dell’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane ex art. 5, L. 8 agosto 1985, n. 443, è qualificabile come artigiana, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. b) della medesima legge, l’impresa esercitata in forma di società in accomandita semplice anche qualora la medesima società, nel rispetto degli scopi e dei limiti dimensionali previsti dalla stessa legge, sia composta da un numero di soci accomandatari, i quali svolgono in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, inferiore al numero dei soci accomandanti della società. Ai fini della qualificazione artigiana non rileva, pertanto, la prevalenza numerica dei soci accomandatari sui soci accomandanti della società.
Artigianalità della s.a.s. con un solo socio accomandatario - Nota a Cass. civ., Sez. I, 9 gennaio 2003, n. 107
sporta caputi francesco
2003-01-01
Abstract
Ai fini previdenziali e dell’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane ex art. 5, L. 8 agosto 1985, n. 443, è qualificabile come artigiana, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. b) della medesima legge, l’impresa esercitata in forma di società in accomandita semplice anche qualora la medesima società, nel rispetto degli scopi e dei limiti dimensionali previsti dalla stessa legge, sia composta da un numero di soci accomandatari, i quali svolgono in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, inferiore al numero dei soci accomandanti della società. Ai fini della qualificazione artigiana non rileva, pertanto, la prevalenza numerica dei soci accomandatari sui soci accomandanti della società.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


