In materia di protezione internazionale è inammissibile il ricorso per cassazione nel quale la data di conferimento della procura alle liti, che deve essere successiva alla comunicazione del decreto impugnato, non sia espressamente indicata e certificata dal difensore, non assolvendo alla funzione certificatoria la sola autentica della firma, né la mera inerenza all’atto steso a fianco o la sequenza notificatoria.

NOTA a Cass. sez. un., 1° giugno 2021, n. 15177

Minafra N
2021-01-01

Abstract

In materia di protezione internazionale è inammissibile il ricorso per cassazione nel quale la data di conferimento della procura alle liti, che deve essere successiva alla comunicazione del decreto impugnato, non sia espressamente indicata e certificata dal difensore, non assolvendo alla funzione certificatoria la sola autentica della firma, né la mera inerenza all’atto steso a fianco o la sequenza notificatoria.
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