La trascrizione del sequestro conservativo emesso inaudita altera parte, in seguito revocato con ordinanza in udienza, e poi concesso in sede di reclamo, prevale, se non cancellata, sulla successiva trascrizione della domanda arbitrale.

NOTA a Cass. 7 agosto 2012, n. 14190, Foro it., 2013, I, 1637

Minafra N
2013-01-01

Abstract

La trascrizione del sequestro conservativo emesso inaudita altera parte, in seguito revocato con ordinanza in udienza, e poi concesso in sede di reclamo, prevale, se non cancellata, sulla successiva trascrizione della domanda arbitrale.
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