La cassazione con rinvio della sentenza di appello confermativa di quella di primo grado costituente titolo esecutivo, ove l’esecuzione abbia avuto inizio sulla base di quest’ultima e sia poi proseguita con atti successivi alla pronuncia della sentenza di appello cassata, determina, a norma dell’art. 336, secondo comma c.p.c., la caducazione soltanto di tali atti successivi (dipendenti dalla combinazione della sentenza di primo grado e di quella di appello cassata); restano fermi, invece, gli atti esecutivi pregressi e l’esecuzione può riprendere dall’ultimo di essi, salvo che il giudice del rinvio sospenda l’esecutività della sentenza di primo grado, ex art. 283 c.p.c., delibando le ragioni della disposta cassazione.
NOTA a Cass. 8 febbraio 2013, n. 3074
Minafra N
2013-01-01
Abstract
La cassazione con rinvio della sentenza di appello confermativa di quella di primo grado costituente titolo esecutivo, ove l’esecuzione abbia avuto inizio sulla base di quest’ultima e sia poi proseguita con atti successivi alla pronuncia della sentenza di appello cassata, determina, a norma dell’art. 336, secondo comma c.p.c., la caducazione soltanto di tali atti successivi (dipendenti dalla combinazione della sentenza di primo grado e di quella di appello cassata); restano fermi, invece, gli atti esecutivi pregressi e l’esecuzione può riprendere dall’ultimo di essi, salvo che il giudice del rinvio sospenda l’esecutività della sentenza di primo grado, ex art. 283 c.p.c., delibando le ragioni della disposta cassazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.