L’art. 2545 septies del Codice civile, introdotto dal D. Lgs. 6/2003, consente di dar vita anche all’interno del nostro ordinamento giuridico al gruppo cooperativo paritetico, ossia ad un gruppo “orizzontale” costituito per contratto da più società cooperative, ad una o più delle quali sono attribuite le funzioni di direzione e coordinamento di cui alla disciplina generale dell’art. 2497 cod. civ.. comma 1. Il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia prevede, art. 14, che le banche possano essere costituite sotto forma di società per azioni o società cooperative per azioni a responsabilità limitata, riservando, art. 28, alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo l’esercizio dell’attività bancaria sotto forma giuridica di società cooperativa. Si vuole valutare in questa relazione la possibilità che, alla luce delle modifiche al diritto societario, banche popolari e bcc possano aggregarsi in un gruppo bancario cooperativo paritetico. L’intervento sarà suddiviso in tre parti. Nella prima ci si soffermerà sulla disciplina del gruppo cooperativo paritetico introdotta del D. Lgs 6/2003. Successivamente si valuterà la possibilità di applicazione dell’art. 2545 septies anche alle banche cooperative. Infine si analizzeranno i possibili effetti, specie in termini di mercato e di efficienza operativa, della creazione di gruppi paritetici di banche cooperative.

I gruppi bancari cooperativi paritetici. Riflessioni alla luce della riforma del diritto societario

PIZZUTILO, FABIO
2006-01-01

Abstract

L’art. 2545 septies del Codice civile, introdotto dal D. Lgs. 6/2003, consente di dar vita anche all’interno del nostro ordinamento giuridico al gruppo cooperativo paritetico, ossia ad un gruppo “orizzontale” costituito per contratto da più società cooperative, ad una o più delle quali sono attribuite le funzioni di direzione e coordinamento di cui alla disciplina generale dell’art. 2497 cod. civ.. comma 1. Il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia prevede, art. 14, che le banche possano essere costituite sotto forma di società per azioni o società cooperative per azioni a responsabilità limitata, riservando, art. 28, alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo l’esercizio dell’attività bancaria sotto forma giuridica di società cooperativa. Si vuole valutare in questa relazione la possibilità che, alla luce delle modifiche al diritto societario, banche popolari e bcc possano aggregarsi in un gruppo bancario cooperativo paritetico. L’intervento sarà suddiviso in tre parti. Nella prima ci si soffermerà sulla disciplina del gruppo cooperativo paritetico introdotta del D. Lgs 6/2003. Successivamente si valuterà la possibilità di applicazione dell’art. 2545 septies anche alle banche cooperative. Infine si analizzeranno i possibili effetti, specie in termini di mercato e di efficienza operativa, della creazione di gruppi paritetici di banche cooperative.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11586/50955
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