Nel lavoro si commenta un’ordinanza in cui la Cassazione, ponendosi nel solco della giurisprudenza maggioritaria, riafferma il principio per cui, sebbene ai sensi dell’art. 43 L. Fall. la dichiarazione di fallimento sottragga al fallito la legittimazione processuale trasferendola al curatore, se questi rimanga inerte nell’esercitare azioni che consentirebbero di incrementare la massa attiva, il debitore potrà agire in sua vece sì che il ricavato possa confluire nelle casse della procedura. Passando a vaglio critico le diverse tesi prospettate sul punto, nello scritto si propone una soluzione tesa a valorizzare il nesso tra spossessamento, perdita della legittimazione e rimedio dell’inefficacia.

Chiose a margine della legittimazione processuale c.d. suppletiva del fallito

Muciaccia
2024-01-01

Abstract

Nel lavoro si commenta un’ordinanza in cui la Cassazione, ponendosi nel solco della giurisprudenza maggioritaria, riafferma il principio per cui, sebbene ai sensi dell’art. 43 L. Fall. la dichiarazione di fallimento sottragga al fallito la legittimazione processuale trasferendola al curatore, se questi rimanga inerte nell’esercitare azioni che consentirebbero di incrementare la massa attiva, il debitore potrà agire in sua vece sì che il ricavato possa confluire nelle casse della procedura. Passando a vaglio critico le diverse tesi prospettate sul punto, nello scritto si propone una soluzione tesa a valorizzare il nesso tra spossessamento, perdita della legittimazione e rimedio dell’inefficacia.
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