- In tema di IVA, ai sensi dell’art.9, n.2, lett.a), della Sesta direttiva del 1977, il luogo di tassazione delle prestazioni di servizi consistenti nell’agevolare lo scambio tra titolari di diritti di godimento a tempo ripartito di un bene immobile destinato a villeggiatura deve essere individuato nello Stato in cui è ubicato l’immobile sul quale l’associato possiede il diritto di godimento turnario. In quanto derivanti dallo sfruttamento dei diritti correlati ad un immobile, tali servizi presentano un collegamento con il territorio dello Stato membro in cui l’immobile medesimo è ubicato.
Commento alla sentenza della Corte di Giustizia CE, Sez. I (P. Jann, Presid., Borg Barthet, Relat.; Trstenjak, Avv. Gen.), 3 settembre 2009, n. C-37/08, RCI Europe
SELICATO, GIANLUCA
2010-01-01
Abstract
- In tema di IVA, ai sensi dell’art.9, n.2, lett.a), della Sesta direttiva del 1977, il luogo di tassazione delle prestazioni di servizi consistenti nell’agevolare lo scambio tra titolari di diritti di godimento a tempo ripartito di un bene immobile destinato a villeggiatura deve essere individuato nello Stato in cui è ubicato l’immobile sul quale l’associato possiede il diritto di godimento turnario. In quanto derivanti dallo sfruttamento dei diritti correlati ad un immobile, tali servizi presentano un collegamento con il territorio dello Stato membro in cui l’immobile medesimo è ubicato.File in questo prodotto:
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