Le comunicazioni e le istanze difensive trasmesse a mezzo pec possono essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione, non trattandosi di atti irricevibili. Questo è il principio sancito dalla suprema Corte che, pur ribadendo il criterio generale secondo cui, nel processo penale, alle parti private non è consentito notificare, comunicare o inviare istanze all’autorità giudiziaria mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, fornisce un’interpretazione che si colloca nel solco di quella parte di giurisprudenza volta a superare inutili formalismi e a consentire modalità alternative di trasmissione degli atti di parte.

PROCESSO PENALE E NOTIFICHE TELEMATICHE DELLE PARTI PRIVATE: NUOVA "APERTURA DEI GIUDICI DI LEGITTIMITà

DANILA CERTOSINO
2021-01-01

Abstract

Le comunicazioni e le istanze difensive trasmesse a mezzo pec possono essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione, non trattandosi di atti irricevibili. Questo è il principio sancito dalla suprema Corte che, pur ribadendo il criterio generale secondo cui, nel processo penale, alle parti private non è consentito notificare, comunicare o inviare istanze all’autorità giudiziaria mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, fornisce un’interpretazione che si colloca nel solco di quella parte di giurisprudenza volta a superare inutili formalismi e a consentire modalità alternative di trasmissione degli atti di parte.
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