L’ordinanza annotata ritiene ammissibile in casi eccezionali un’autonoma domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria da parte di un contribuente che abbia già ottenuto l’annullamento giudiziale di un atto di accertamento. In questo senso depone l’interpretazione dell’oramai applicabile disciplina di cui all’art. 96 c.p.c., che al contrario non poteva essere invocato in materia tributaria nelle more del giudizio sulla validità dell’atto impositivo. In tale contesto si colloca la pronuncia della Suprema Corte, la quale si limita a richiamare un precedente delle Sezioni Unite che estende la responsabilità “processuale” aggravata anche alle condotte dell’ente impositore nella fase amministrativa, senza cogliere l’occasione per precisare la propria posizione sul rapporto tra lite temeraria e ordinario rimedio aquiliano. In ottica prospettica, peraltro, le disposizioni vigenti sembrerebbero suggerire la possibilità di adoperare l’istituto di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c. anche nelle ipotesi in cui non sia risultata accoglibile la domanda ex art. 96, comma 1 c.p.c. per difetto dell’elemento soggettivo.
La responsabilità “processuale” aggravata dell’Amministrazione finanziaria per atto di accertamento annullato in sede giurisdizionale
Tommaso Calculli
2023-01-01
Abstract
L’ordinanza annotata ritiene ammissibile in casi eccezionali un’autonoma domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria da parte di un contribuente che abbia già ottenuto l’annullamento giudiziale di un atto di accertamento. In questo senso depone l’interpretazione dell’oramai applicabile disciplina di cui all’art. 96 c.p.c., che al contrario non poteva essere invocato in materia tributaria nelle more del giudizio sulla validità dell’atto impositivo. In tale contesto si colloca la pronuncia della Suprema Corte, la quale si limita a richiamare un precedente delle Sezioni Unite che estende la responsabilità “processuale” aggravata anche alle condotte dell’ente impositore nella fase amministrativa, senza cogliere l’occasione per precisare la propria posizione sul rapporto tra lite temeraria e ordinario rimedio aquiliano. In ottica prospettica, peraltro, le disposizioni vigenti sembrerebbero suggerire la possibilità di adoperare l’istituto di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c. anche nelle ipotesi in cui non sia risultata accoglibile la domanda ex art. 96, comma 1 c.p.c. per difetto dell’elemento soggettivo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


