La questione posta all’attenzione della Consulta verte sulla conformità ai principi e alle garanzie costituzionali di cui agli artt. 3 e 24, 3° comma, degli artt. 74, 2° comma, 75, 1° comma, e 83, 2° comma, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui escludono dall’ambito di operatività dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato gli onorari dovuti all’avvocato per l’attività svolta nel procedimento di mediazione obbligatoria. L’Autrice, dopo aver posto in evidenza i problemi di coordinamento dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato con quello della mediazione obbligatoria, considera criticamente l’orientamento della Corte di cassazione di escludere dal beneficio statale il compenso spettante al difensore per l’attività svolta in sede di mediazione obbligatoria nel caso di raggiunta conciliazione, commentando invece positivamente la pronuncia della Corte costituzionale, che, nel porre la parola fine alla questione, ha dichiarato illegittima tale esclusione, optando per un’interpretazione che si pone in linea con i principi enunciati sul punto dalla legge delega di riforma del processo civile (l. 206/2021).

IL PATROCINIO DEI NON ABBIENTI IN SEDE DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA TRA CASSAZIONE, CORTE COSTITUZIONALE E RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

GIOVANNA REALI
2022-01-01

Abstract

La questione posta all’attenzione della Consulta verte sulla conformità ai principi e alle garanzie costituzionali di cui agli artt. 3 e 24, 3° comma, degli artt. 74, 2° comma, 75, 1° comma, e 83, 2° comma, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui escludono dall’ambito di operatività dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato gli onorari dovuti all’avvocato per l’attività svolta nel procedimento di mediazione obbligatoria. L’Autrice, dopo aver posto in evidenza i problemi di coordinamento dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato con quello della mediazione obbligatoria, considera criticamente l’orientamento della Corte di cassazione di escludere dal beneficio statale il compenso spettante al difensore per l’attività svolta in sede di mediazione obbligatoria nel caso di raggiunta conciliazione, commentando invece positivamente la pronuncia della Corte costituzionale, che, nel porre la parola fine alla questione, ha dichiarato illegittima tale esclusione, optando per un’interpretazione che si pone in linea con i principi enunciati sul punto dalla legge delega di riforma del processo civile (l. 206/2021).
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