Il contributo commenta la decisione della Corte di cassazione (n. 7029/2023) che ha ritenuto che frasi di scherno pronunciate con tono irridente confliggono con i valori attuali della realtà sociale e con i principi stessi dell’ordinamento in materia di divieti di discriminazione di genere e pertanto giustificano il licenziamento di un dipendente. Si sottolinea come la pronuncia è esemplare perché attribuisce alla prospettiva della indesiderabilità della molestia quella di una oggettiva intollerabilità.
Non maleducazione, ma molestia: la Cassazione avalla il licenziamento per giusta causa per insulti omofobi
Giuseppe Antonio Recchia
2023-01-01
Abstract
Il contributo commenta la decisione della Corte di cassazione (n. 7029/2023) che ha ritenuto che frasi di scherno pronunciate con tono irridente confliggono con i valori attuali della realtà sociale e con i principi stessi dell’ordinamento in materia di divieti di discriminazione di genere e pertanto giustificano il licenziamento di un dipendente. Si sottolinea come la pronuncia è esemplare perché attribuisce alla prospettiva della indesiderabilità della molestia quella di una oggettiva intollerabilità.File in questo prodotto:
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RECCHIA Nota a licenziamento per molestie RIDL 2 2023.pdf
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