L’art. 593-bis c.p.p. ha modificato in modo significativo il rapporto paritario, disegnato nella disciplina codicistica previgente, tra la legittimazione ad impugnare del pubblico ministero di primo e secondo grado, differenziando e graduando il rapporto tra i due uffici requirenti. Il laconico dato testuale, però, ha alimentato dubbi interpretativi e aporie applicative; di qui, il necessario intervento delle Sezioni unite, chiamate a chiarire la natura e l’estensione della legittimazione del procuratore generale ad appellare, onde poi risolvere la relazione esistente tra tale forma di legittimazione e quella a proporre il ricorso per cassazione per saltum o, in alternativa, ordinario.
La legittimazione ad impugnare del pubblico ministero: un “manuale di istruzioni” dalle Sezioni unite
Delvecchio F.
2023-01-01
Abstract
L’art. 593-bis c.p.p. ha modificato in modo significativo il rapporto paritario, disegnato nella disciplina codicistica previgente, tra la legittimazione ad impugnare del pubblico ministero di primo e secondo grado, differenziando e graduando il rapporto tra i due uffici requirenti. Il laconico dato testuale, però, ha alimentato dubbi interpretativi e aporie applicative; di qui, il necessario intervento delle Sezioni unite, chiamate a chiarire la natura e l’estensione della legittimazione del procuratore generale ad appellare, onde poi risolvere la relazione esistente tra tale forma di legittimazione e quella a proporre il ricorso per cassazione per saltum o, in alternativa, ordinario.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.