Il Giudice delle leggi boccia ancora una volta l’art. 656, comma 9, c.p.p., ritenendo irragionevole e contraria alla finalità rieducativa della pena la presunzione assoluta di pericolosità del condannato per incendio boschivo colposo che osta alla concessione del meccanismo sospensivo. Condivisibile nelle conclusioni e nelle argomentazioni, la sentenza in commento rappresenta l’ennesimo intervento di ortopedia costituzionale con cui la Consulta negli ultimi anni ha depurato la norma da innesti che, nell’assecondare logiche securitarie, hanno finito per sterilizzare l’efficacia del congegno anticipatorio, allontanandolo dalla sua finalità rieducativa. La pronuncia offre, altresì, spazi interessanti per una riflessione sul prossimo futuro della sospensione dell’ordine di esecuzione alla luce dei recenti interventi riformistici.
La sospensione dell’ordine di esecuzione fra sottrazioni costituzionali e addizioni normative
Delvecchio F.
2023-01-01
Abstract
Il Giudice delle leggi boccia ancora una volta l’art. 656, comma 9, c.p.p., ritenendo irragionevole e contraria alla finalità rieducativa della pena la presunzione assoluta di pericolosità del condannato per incendio boschivo colposo che osta alla concessione del meccanismo sospensivo. Condivisibile nelle conclusioni e nelle argomentazioni, la sentenza in commento rappresenta l’ennesimo intervento di ortopedia costituzionale con cui la Consulta negli ultimi anni ha depurato la norma da innesti che, nell’assecondare logiche securitarie, hanno finito per sterilizzare l’efficacia del congegno anticipatorio, allontanandolo dalla sua finalità rieducativa. La pronuncia offre, altresì, spazi interessanti per una riflessione sul prossimo futuro della sospensione dell’ordine di esecuzione alla luce dei recenti interventi riformistici.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.