Sono utilizzabili, ai fini cautelari, i risultati delle intercettazioni telefoniche disposte a seguito di captazione eseguita in un diverso procedimento - ancorché connesso al primo sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico - di cui non sia stato acquisito l’originario provvedimento autorizzativo, né sia stato effettuato alcun deposito ex art. 270 c.p.p., in quanto le risultanze dell’intercettazione del procedimento a quo influiscono sulle autorizzazioni relative al procedimento ad quem come mero presupposto di fatto, incidente sulla motivazione dei successivi, autonomi provvedimenti autorizzativi solo sotto il profilo della loro rilevanza ai fini della verifica dei gravi indizi di reato richiesta dall’art. 267, comma 1, c.p.p., mentre il deposito di cui all’art. 270, comma 2, c.p.p., non rileva, a pena di inutilizzabilità, nel corso delle indagini preliminari, trattandosi di adempimento che può essere legittimamente procrastinato per esigenze investigative, non oltre il termine delle indagini stesse, ex art. 268, comma 5, c.p.p.

La circolazione trasversale delle intercettazioni eseguite in un diverso procedimento

DELVECCHIO F
2015-01-01

Abstract

Sono utilizzabili, ai fini cautelari, i risultati delle intercettazioni telefoniche disposte a seguito di captazione eseguita in un diverso procedimento - ancorché connesso al primo sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico - di cui non sia stato acquisito l’originario provvedimento autorizzativo, né sia stato effettuato alcun deposito ex art. 270 c.p.p., in quanto le risultanze dell’intercettazione del procedimento a quo influiscono sulle autorizzazioni relative al procedimento ad quem come mero presupposto di fatto, incidente sulla motivazione dei successivi, autonomi provvedimenti autorizzativi solo sotto il profilo della loro rilevanza ai fini della verifica dei gravi indizi di reato richiesta dall’art. 267, comma 1, c.p.p., mentre il deposito di cui all’art. 270, comma 2, c.p.p., non rileva, a pena di inutilizzabilità, nel corso delle indagini preliminari, trattandosi di adempimento che può essere legittimamente procrastinato per esigenze investigative, non oltre il termine delle indagini stesse, ex art. 268, comma 5, c.p.p.
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