La Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che l'art. 9, § 1, della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, deve essere interpretato nel senso che non osta a che, nel contesto di un regime di responsabilità delle persone giuridiche come quello in discussione nel procedimento principale, la vittima di un reato non possa chiedere il risarcimento dei danni direttamente causati da tale reato, nell'ambito del processo penale, alla persona giuridica autrice di un illecito amministrativo da reato. È una pronunzia che pare consolidare la soluzione cui è approdata la Corte di cassazione, la quale, risolvendo un acceso conflitto, ha escluso l'ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo contro le persone giuridiche. Tuttavia, le prospettive comparatistiche e le potenzialità normative "post Lisbona" dell'Unione rendono concreta la possibilità di un "revirement" dell'orientamento, nell'ottica del rafforzamento della posizione delle vittime.

La tutela della vittima del reato dopo la sentenza “Giovanardi” della Corte di Giustizia che ha detto no alla costituzione di parte civile nei confronti dell'ente “imputato”

PULITO Lorenzo
2013-01-01

Abstract

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che l'art. 9, § 1, della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, deve essere interpretato nel senso che non osta a che, nel contesto di un regime di responsabilità delle persone giuridiche come quello in discussione nel procedimento principale, la vittima di un reato non possa chiedere il risarcimento dei danni direttamente causati da tale reato, nell'ambito del processo penale, alla persona giuridica autrice di un illecito amministrativo da reato. È una pronunzia che pare consolidare la soluzione cui è approdata la Corte di cassazione, la quale, risolvendo un acceso conflitto, ha escluso l'ammissibilità della costituzione di parte civile nel processo contro le persone giuridiche. Tuttavia, le prospettive comparatistiche e le potenzialità normative "post Lisbona" dell'Unione rendono concreta la possibilità di un "revirement" dell'orientamento, nell'ottica del rafforzamento della posizione delle vittime.
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