La giurisprudenza è chiamata a risolvere il nodo interpretativo riguardante le conseguenze dell’omessa allegazione, per lo meno, di una richiesta di elaborazione del programma, previamente avanzata dall’interessato al locale U.e.p.e., che – pur non essendo espressamente sanzionata a pena di inammissibilità della istanza di sospensione del processo con messa alla prova – sembra rappresentare condizione indispensabile per la delibazione di quest’ultima da parte del giudice. Il quale, pertanto, come deciso con il provvedimento che si annota – deve pronunciare una decisione di absolutio ab instantia, che equivale ad accertare l’attitudine funzionale negativa della domanda.
Profili di inammissibilità della richiesta di messa alla prova dell’adulto – nota a ordinanza Tribunale di Taranto GIP Rosati, del 22 settembre 2015, imp. Battista
PULITO Lorenzo
2016-01-01
Abstract
La giurisprudenza è chiamata a risolvere il nodo interpretativo riguardante le conseguenze dell’omessa allegazione, per lo meno, di una richiesta di elaborazione del programma, previamente avanzata dall’interessato al locale U.e.p.e., che – pur non essendo espressamente sanzionata a pena di inammissibilità della istanza di sospensione del processo con messa alla prova – sembra rappresentare condizione indispensabile per la delibazione di quest’ultima da parte del giudice. Il quale, pertanto, come deciso con il provvedimento che si annota – deve pronunciare una decisione di absolutio ab instantia, che equivale ad accertare l’attitudine funzionale negativa della domanda.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.